Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing mitigation arguments under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the lower court's sentencing decision. The appellant argued for leniency under Article 648 of the Penal Code, but the appellate court had already thoroughly addressed these points by explaining why the statutory mitigation was inapplicable given the defendant's criminal history and conduct. The Supreme Court upheld this dismissal, ruling that the appeal merely reiterated the same non-specific criticisms without offering a new legal argument or specific critique of the first instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates general criticisms of the first instance judgment without specifically addressing the arguments raised by the lower court or providing a new legal ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Halilovic Denis, nato a Forlimpopoli il 08/12/1989, rappresentato ed assistito dall'avv. Bruno Salernitano, di fiducia avverso l'ordinanza n. 3534/2020 in data 03/09/2021 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Perla Lori, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 03/09/2021, la Corte di appello di Bologna, a ragione della mancanza di specificità dei motivi di gravame, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Halilovic Denis avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 27/06/2017 che aveva condannato lo stesso alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Halilovic Denis, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. Nell'appello la difesa si doleva del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e del mancato contenimento della pena alla luce del comportamento processuale tenuto.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali, con riferimento all'unico motivo di appello proposto, la difesa dell'Halilovic aveva omesso di confrontarsi con gli argomenti della sentenza di primo grado (impossibilità di ritenere l'attenuante di cui all'art.648 cpv. cod. pen., essendo l'imputato gravato da vari precedenti penali e dovendosi considerare non solo il valore economico della cosa ricettata ma anche tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non ultima la palesata capacità a delinquere) e di esprimere una valutazione critica degli stessi, evidenziandone lacune o vizi logici ovvero censurando specificamente le modalità con le quali il giudice aveva esercitato il proprio potere discrezionale. La censura, con il presente ricorso, viene aspecificamente e, come tale, inammissibilmente reiterata.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 05/04/2022. Il Consigliere estensore I sidente Andrea Pellegrino Gio nni