Cassation court annuls GIP order denying arrest warrant convalidation due to failure to assess flight risk from gang conflict.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order refusing to convalidate the arrest warrant without remand. The Public Prosecutor argued the GIP ignored critical reports on the suspect's irrecoverability due to violent gang warfare in Fuorigrotta, which rendered him untraceable. The court held that the GIP's partial reading of the file, dismissing relevant evidence about the suspect's father's murder and ongoing territorial conflict, constituted a violation of law requiring the arrest warrant to be convalidated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582, 583, 416-bis, 628 cod. pen.; The court must assess flight risk based on concrete factual circumstances including family violence and gang territorial conflicts, and a partial reading of investigative reports constitutes a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Napoli c/ Troncone Giuseppe, nato 16/11/1997 Napoli avverso l'ordinanza del 26/12/2021 G.I.P. Tribunale Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il GIP dello stesso Tribunale non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Troncone Giuseppe - disposto in ordine ai delitti di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. e 628, commi 1 e 3, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. - per l'assenza del pericolo di fuga.
2. Al riguardo, il ricorrente lamenta: come il GIP, nella valutazione del pericolo di fuga, abbia omesso del tutto di valutare due relazioni della P.G. di cui si faceva menzione nella richiesta di convalida del fermo, circa l'irreperibilità dell'indagato successivamente ai fatti per cui si procede; che l'ordinanza di non convalida non abbia preso in considerazione le ragioni che hanno portato a ravvisare il pericolo di fuga con il decreto di fermo. In particolare, si era omesso di considerare - a sostegno del periculum evocato - la particolare situazione di conflittualità presente nel quartiere di Fuorigrotta che vede contrapporsi opposte fazioni camorristiche con l'intento di accaparrarsi il dominio sul territorio, tra cui risulta coinvolto proprio il gruppo omonimo di cui l'indagato fa parte, il quale, proprio in ragione dei diversi attentati subiti dal padre e dal cugino, si era reso irreperibile, sia per sottrarsi agli avversari sia per organizzare una eclatante vedetta, per come accertato dalla P.G. che aveva provato, senza esito, più volte a rintracciarlo.
Ricorreva, pertanto, in ossequio ai principi affermati da questa Corte (che vengono al riguardo richiamati), il pericolo di fuga dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, citato anche nel ricorso, perché sussista il pericolo di fuga non è necessaria una condotta immediatamente prodromica alla fuga, ma è necessario stabilire - in base alle concrete situazioni di fatto desunte, in particolare, dalle condizioni di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai luoghi di privata dimora, dai precedenti penali e dai procedimenti in corso - un reale effettivo pericolo, seppure inteso come giudizio prognostico e non come mera costatazione di un accadimento in itinere.
Tanto premesso, si osserva che in ricorso viene evidenziato come il GIP non abbia preso in considerazione la nota della Squadra mobile del 23/12/2021, con allegate due relazioni circa l'irreperibilità di Troncone Giuseppe, in ragione della situazione conflittuale presente all'interno del quartiere di Fuorigrotta che vedeva contrapposte opposte fazioni camorriste con intento di acquisire il dominio del relativo territorio. Nel periodo novembre-dicembre 2021 si erano, infatti, verificati gravi fatti di sangue ai danni di membri della famiglia Troncone e questo spiega perché Troncone Giuseppe avesse già iniziato a sottrarsi alle investigazioni, rafforzando la sua irreperibilità a causa di ulteriori ricerche della squadra mobile in seguito al tentato omicidio di stampo camorristico operato nei confronti del padre Troncone Vitale.
Di conseguenza, il pubblico ministero, nel decreto di fermo, lungi dal far riferimento ad elementi fattuali generici, ha correttamente proceduto ad una lettura unitaria delle emergenze processuali, collegando il recente attentato ai danni del Vitale Troncone e la conflittualità che vede contrapposto il gruppo in cui è inserito l'indagato con altra fazione, allo stato di sopravvenuta irreperibilità dell'indagato, quale indice sintomatico di una probabile latitanza da collegarsi ad iniziative ritorsive legate proprio a tale contrapposizione in corso.
E sul punto la motivazione resa dal GIP è meramente apparente - e dunque rende ammissibile il ricorso per violazione di legge - in quanto il dato della conflittualità viene sminuito sulla base di una lettura parziale degli atti, tanto che si richiama a conforto dell'esclusione del pericolo di fuga altra richiesta "ordinaria" dello stesso ufficio del PM relativamente ad altro indagato del gruppo, datata, però, 17/12/2021 e, dunque, antecedente alle due note allegate alla relazione della squadra mobile di Napoli del 23/12/2021, il cui contenuto è stato disatteso.
In conclusione, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego della convalida del fermo, l'annullamento deve essere disposto, infatti, senza rinvio, attenendo l'impugnazione alla rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, mentre l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (ex multis, Sez. 1, n. 36236 del 20/09/2007, Rv. 237687; Sez. 2, n. 13287 del 14/01/2014, Rv. 261817).
P.Q. M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dichiara legittimo il fermo eseguito. Roma, li 05/04/2022 Il Consigliere estensore Pkesidente Giovanni Ano