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Sentenza — n. 13916/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses victim's appeal against dismissal order for failing to contest uncharged fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the victim to pay costs. The victim challenged the dismissal order, arguing the judge failed to investigate a separate fraud charge beyond the charged misappropriation. The Court ruled that a victim can only appeal the specific crime the prosecutor chose to prosecute and dismiss, not uncharged offenses.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A victim's appeal against a dismissal order is limited to the specific crime prosecuted by the prosecutor and cannot challenge uncharged offenses or structural defects in the dismissal reasoning.

Parole chiave

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victim appeal inadmissibility dismissal order scope uncharged fraud offense prosecutor discretion limits criminal procedure appeal indagine per truffa truffa all'assistenza sociale appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611 cod. proc. pen.
Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 17/3/2022, la difesa della ricorrente, ne ribadire le argomentazioni poste a sostegno del ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 335 cod. proc. pen.
(che comunque dalla verifica degli atti non risulta avere formato oggetto di iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen.), tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili in questa sede e tantomeno dalla prospettata abnormità, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd.
Art. 414 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
art. 611 cod. proc. pen
Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 335 cod. proc. pen
(che comunque dalla verifica degli atti non risulta avere formato oggetto di iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen.), tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili in questa sede e tantomeno dalla prospettata abnormità, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17280 del 26/11/2008
Sez. 4, n. 10663 del 4/12/2012
Sez. 4, n. 10663 del 4/12/2012, dep.
Sez. U., n. 25957 del 26/3/2009
Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERUGINI CRISTIANA (P.O.) nata Macerata il 17/01/1970 Persona offesa nel procedimento c/ GE.COND. — Immobiliare Stefania Palazzo e Fulvio Stoppa snc avverso l'ordinanza del 04/11/2021 G.I.P. Tribunale Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla LORI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Perugini Cristiana, quale persona offesa ed a mezzo del difensore- procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Macerata in data 04/11/2021, nell'ambito del procedimento scaturito dalla denunzia-querela che la ricorrente aveva presentato nei confronti degli amministratori del condominio per i reati di appropriazione indebita e truffa. Al riguardo, dopo avere ricostruito i fatti oggetto della denunzia, si duole dell'esclusione del rilievo penale che alla vicenda aveva dato prima il P.M. e poi il GIP archiviando il procedimento, sull'errato rilievo che si trattasse soltanto di mere irregolarità che rilevano sul piano esclusivamente civilistico.

Denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato poiché il GIP, escludendo che da parte degli amministratori non fosse ravvisabile alcuna condotta appropriativa, nulla aveva, invece, argomentato in ordine all'ulteriore ipotesi di truffa, oggetto di denunzia. Ulteriore profilo di abnormità era ravvisabile anche nel non aver disposto il GIP la prosecuzione delle indagini, nel senso prospettato dalla p.o., a dimostrazione della sussistenza del delitto di truffa.

2. Con memoria in data 22/02/2022, la difesa degli indagati Palazzo Stefania e Fulvio Stoppa ha depositato memoria con cui, nel replicare alle deduzioni della ricorrente anche in ordine all'insussistenza dell'ipotizzata truffa, ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna all'ammenda nella misura massima stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen.

3. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 17/3/2022, la difesa della ricorrente, ne ribadire le argomentazioni poste a sostegno del ricorso, ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, sotto il profilo dell'abnormità, censura il merito del provvedimento, in quanto il giudice avrebbe escluso la configurabilità di un ulteriore reato (nella specie quello di truffa) oltre quello di appropriazione indebita che aveva formato oggetto di denunzia-querela, omettendo anche di svolgere in ordine a tale differente fattispecie nuove indagini. Al riguardo, a prescindere dal fatto che nel ricorso non si precisa se anche per detta differente fattispecie di reato vi fu o meno formale iscrizione da parte del P.M. (che comunque dalla verifica degli atti non risulta avere formato oggetto di iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen.), tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili in questa sede e tantomeno dalla prospettata abnormità, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd. "sostanziale" e si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato (appropriazione indebita) ovvero di altro reato (truffa), trascurando che il giudice è del tutto libero di motivare il proprio convincimento, anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.

Peraltro, con orientamento antecedente alla riforma del 2017, questa Corte aveva precisato che il ricorso della persona offesa opponente può riguardare solo l'ipotesi di reato considerata dal pubblico ministero in relazione alla quale è stata pronunciata l'archiviazione. Attraverso lo strumento dell'opposizione alla richiesta dell'archiviazione del pubblico ministero e del ricorso per cassazione in caso di archiviazione, la persona offesa non può dolersi della mancata contestazione di un reato in relazione a notizia criminis articolata che provenga da un soggetto privato, poiché le doglianze che possono formularsi nei confronti delle richieste di archiviazione o dei provvedimenti di archiviazione possono riferirsi solo ai reati individuati dal pubblico ministero e iscritti nel registro notizie di reato e non già a presunti reati che il pubblico ministero non abbia ritenuto di ravvisare e non abbia contestato (Sez. 5, n. 17280 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 244633; n. 17631 del 2008;

Sez. 4, n. 10663 del 4/12/2012, dep. 2013, non mass.). In ogni caso, deve escludersi che sia ravvisabile un profilo di abnormità strutturale o funzionale dell'atto, nel senso della sua singolarità, tale farlo apparire avulso dal sistema e della sua non riconducibilità ai poteri conferiti dal decidente o della sua idoneità a determinare un'inemendabile stasi del procedimento (si rinvia a Cass., Sez. U., n. 25957 del 26/3/2009, Toni, rv. 243590), giacché l'ordinanza è stata emessa all'esito di un procedimento contemplato dal codice e costituisce comunque espressione di un potere conferito al giudice, chiamato a valutare la richiesta formulata dal P.M., non essendo per contro rilevanti i singoli passaggi della motivazione, che non implichino interferenza di poteri o eccedenza dai limiti previsti, ma assumendo invece rilievo il significato complessivo del provvedimento adottato, rispondente alla sua funzione ed ai suoi possibili epiloghi (Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017, Rv. 270469).

Né, peraltro, dall'adozione del provvedimento di archiviazione si verifica alcuna stasi processuale, potendo il giudice autorizzare, su richiesta motivata dal pubblico ministero dettata dall'esigenza di nuove investigazioni, la riapertura delle indagini ai sensi dell'art.414 cod. proc. pen. Né si rivelano, pertinenti, sul tema, gli orientamenti di questa Corte citati all'esito della memoria difensiva prodotta dalla ricorrente, in quanto relativi a fattispecie del tutto differenti. Inammissibili, infine, risultano le ulteriori censure proposte, anche a mezzo della successiva memoria, relative alla sussistenza die fatti denunziati, in quanto attinenti al merito della vicenda, non consentite in questa sede.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 05/04/2022 Il Consigli