Cassation Court dismisses appeal against appellate court's rejection of criminal revision request due to lack of proof of finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Court of Appeal's decision to reject the criminal revision request. The appellant failed to prove the underlying judgment was final, provided no authentication for his digital signature, and raised a procedural objection regarding the complaint period that was time-barred. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 560 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A revision request is inadmissible if the applicant fails to prove the finality of the judgment, fails to authenticate the document's signature, or raises procedural defects that were not timely raised in prior proceedings.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMERINI DAVIDE nato a MILANO il 01/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA. udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Davide Camerini ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 20/02/2020, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera commesso dal giugno all'ottobre del 2016, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia) lamentando vizi di motivazione (sarebbe stato pleonastico affermare nell'istanza di revisione che la sentenza che ne costituiva oggetto era definitiva, poiché questo costituisce presupposto necessario di ogni istanza di revisione; la procura dell'interessato è sottoscritta digitalmente e proviene da indirizzo di posta elettronica certificata, e deve quindi ritenersi autenticata; la querela valorizzata dal Tribunale ai fini della procedibilità sarebbe tardiva).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La Corte di appello ha ritenuto che l'istanza di revisione del Camerini era inammissibile per una pluralità di ragioni: - in difetto di prova dell'irrevocabilità della sentenza che ne costituiva oggetto, perché l'instante non aveva affermato né documentato che la sentenza della quale chiedeva la revisione era definitiva (osservando, sul punto, che "la copia della stessa inviata unitamente all'istanza non reca alcuna attestazione in tal senso"); - in difetto di autenticazione della sottoscrizione apposta dal condannato in calce alla procura speciale rilasciata al difensore; - per manifesta infondatezza dell'istanza nel merito. 1.1.
In ordine alla prima causa d'inammissibilità, il ricorso è privo della necessaria specificità, poiché il ricorrente è rimasto, nella sostanza, silente, limitandosi ad affermare che sarebbe stato pleonastico affermare nell'istanza che la sentenza della quale si chiedeva la revisione era definitiva, poiché questo costituisce presupposto necessario di ogni istanza di revisione, senza peraltro documentare né altrimenti allegare la data dell'asserito passaggio in giudicato di essa. 1.2. In ordine alla seconda causa d'inammissibilità, la doglianza è manifestamente infondata, perché, come ritenuto dalla Corte di appello, la sottoscrizione digitale della procura da parte dell'interessato ed il suo invio da indirizzo di posta elettronica certificata non equivalgono ad autentica da parte del difensore della sottoscrizione del condannato. z 1.3.
Anche in ordine all'ulteriore causa d'inammissibilità, la doglianza è manifestamente infondata. Come osservato dal P.G. nella requisitoria scritta, trasmessa in data 10/12/2021, la disciplina riguardante la procedibilità a querela di parte, e non più di ufficio, in ordine al reato ascritto al ricorrente è entrata in vigore nell'anno 2018, e non può certamente dirsi sopravvenuta rispetto alla sentenza della quale si chiede la revisione, pronunciata in data 20/02/2020; ogni eventuale doglianza andava necessariamente proposta in giudizio, ovvero in sede d'impugnazione, e non in sede di revisione, in difetto di "prove nuove" (così la Corte di appello a f. 1 dell'ordinanza impugnata) che la legittimino.
2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 21/01/2022 Il Consi4iliere estenso