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Sentenza — n. 13641/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29.6-22.7.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Lorenzo Sottilotta contro il provvedimento della Corte di Appello che, in data 24.5.2021, aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione - con quella degli arresti domiciliari presso la Società Cooperativa "Il Segno" in Santa Cristina di Aspromonte - della misura cautelare della custodia in carcere che era stata applicata al predetto Sottilotta in data 18.11.2016 in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso per il quale egli era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni 14 di reclusione ridotta, in appello, ad anni 9 di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020: rileva che il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi, ha motivato argomentando sulla assenza di elementi di novità utili a superare la presunzione di adeguatezza del presidio cautelare in atto segnalando inoltre la irrilevanza del trascorrere del tempo e della individuazione di un luogo di esecuzione degli arresti domiciliari comunque insistente in zona ad alta infiltrazione mafiosa.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa stabilimento penitenziario carcerazione preventiva eccessiva lavoro del detenuto riabilitazione regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen
pen.: richiama il tenore dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Sottilotta Lorenzo, nato a Reggio Calabria il 24.2.1964, contro l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29.6-22.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.6-22.7.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Lorenzo Sottilotta contro il provvedimento della Corte di Appello che, in data 24.5.2021, aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione - con quella degli arresti domiciliari presso la Società Cooperativa "Il Segno" in Santa Cristina di Aspromonte - della misura cautelare della custodia in carcere che era stata applicata al predetto Sottilotta in data 18.11.2016 in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso per il quale egli era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni 14 di reclusione ridotta, in appello, ad anni 9 di reclusione;

2. ricorre per cassazione il difensore del Sottilotta lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 274, 275 comma 3 cod. proc. pen. e 416bis cod. pen.: richiama il tenore dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. che, a fianco della presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, consente di fornire la prova della rescissione del legame con il sodalizio o il contesto criminoso di appartenenza; segnala come la stessa sentenza della S.C. che aveva deciso sul precedente ricorso aveva evocato, quali elementi da cui desumere la assenza di esigenze cautelari, l'inizio di una collaborazione ovvero il trasferimento in altra zona territoriale ed ha spiegato che il Sottilotta aveva perciò richiesto ed ottenuto la disponibilità ad essere ospitato, in regime di arresti domiciliari, presso la società Cooperativa I! Segno in un Comune situato a più di 100 chilometri da Reggio Calabria e dal luogo in cui si era manifestata la pericolosità sociale; segnala che la motivazione del provvedimento qui impugnato è in diretto contrasto con il principio espresso dalla S.C. proprio con riferimento alla posizione del Sottilotta; aggiunge che gli elementi a carico del Sottilotta si fermano al 2010 e che egli aveva avuto rapporti con un unico partecipe al sodalizio;

3. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020: rileva che il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi, ha motivato argomentando sulla assenza di elementi di novità utili a superare la presunzione di adeguatezza del presidio cautelare in atto segnalando inoltre la irrilevanza del trascorrere del tempo e della individuazione di un luogo di esecuzione degli arresti domiciliari comunque insistente in zona ad alta infiltrazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate.

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di Lorenzo Sottilotta volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in località diversa rispetto a quella in cui erano stati commessi i reati per i quali si procedeva nei suoi confronti; contro tale decisione era stato proposto appello ed il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice delle misure cautelari personali, ha confermato la decisione.

2. Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato come la Corte territoriale non avesse valutato la circostanza secondo cui il luogo degli arresti donniciliari si trovasse a 100 chilometri dal luogo dei fatti e si trattasse di una comunità clericale; aveva sottolineato che era intervenuta la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale dimostrata dalla sentenza di primo grado, intervenuta nel 2018, con cui doveva ritenersi cessata la permanenza; dalla risalenza dei fatti al 2010; dalla intenzione dell'imputato di allontanarsi dai luoghi ove essi erano stati consumati.

3. Rileva la Corte che i rilievi svolti dalla difesa contro l'ordinanza del Tribunale non colgano nel segno.Il Tribunale ha spiegato che la istanza era analoga ad altra proposta in precedenza salvo per quanto concerne la dislocazione del luogo proposto per gli arresti domiciliari ed il fatto che si trattasse di una comunità religiosa piuttosto che l'abitazione della madre, non potendosi invece dubitare sulla irrilevanza del cd. "tempo silente". D'altra parte, sul rigetto della precedente istanza era intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14581 del 2021 aveva giudicato congrua la motivazione del provvedimento impugnato laddove il giudice della cautela aveva considerato inadeguati gli elementi già allora addotti per sostenere la rescissione del vincolo con il sodalizio e, in particolare, la sentenza di condanna in primo grado e la risalenza nel tempo dei fatti: in quella occasione, infatti, era stato evidenziato che non risultava alcunché circa il definitivo venir meno della cosca Zito-Bertuca su cui, invero, nemmeno in questa sede la difesa ha potuto addurre nulla; analoga valutazione circa la sua irrilevanza deve essere allora ribadita quanto alla adozione della sentenza di condanna in primo grado (non potendosi confondere il dato l'interruzione della permanenza come fatto "processuale" con la rescissione del vincolo di appartenenza al sodalizio quale dato "storico" e "sostanziale") come anche sull'ulteriore decorso del tempo alla luce ella giurisprudenza di questa Corte pure richiamata nella precedente decisione e che il collegio condivide.

In definitiva, cioè, l'unica effettiva e reale "novità" rispetto alla precedente istanza cautelare è stata la indicazione, quale luogo in cui scontare gli arresti domiciliari, di una comunità religiosa situata in località geograficamente più lontana rispetto alle zone in cui si era manifestata la partecipazione del ricorrente al sodalizio. Così delineata la questione, si deve allora prendere atto che il provvedimento ha motivato anche su questo ultimo (ed unico) aspetto "nuovo" in termini non suscettibili di censura in questa sede avendo chiarito che anche la zona di Santa Cristina d'Aspromonte risulta caratterizzata da una elevata infiltrazione 'ndranghetistica non essendo in definitiva la scelta operata dal ricorrente espressione di una definitiva dissociazione dal sodalizio in grado di fondare il superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94