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Ordinanza — n. 12898/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12898/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA - letti gli atti del proc. n. 342960 R.G., relativo ai ricorsi proposti da AKCOM Sam Eric e OGAIS John, definito con sentenza di questa Sezione n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, con esito di annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, di contestuale rideterminazione per entrambi i ricorrenti (con la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione), e declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto; - rilevato che, dal dispositivo letto in udienza, emerge che la sostituzione è stata disposta in favore dell'AKCOM e, per l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti dell'OGAIS; - rilevato peraltro che, dalla motivazione della sentenza, emerge con chiarezza che la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione è stata disposta in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'OGAIS, con effetto estensivo anche in favore dell'AKCOM, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile (cfr. rispettivamente il § 2.5 e il § 3 della sentenza n. 6043 del 2022); - rilevato che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti» (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269); - ritenuto che tale insegnamento sia applicabile nella fattispecie in esame, in cui l'errore materiale è immediatamente riconoscibile attraverso l'esame della motivazione (dalla quale risulta che solo l'OGAIS ha sollevato la questione accolta dal Collegio, e che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'esplicazione dell'effetto estensivo in favore dell'AKCOM); - ritenuto pertanto che possa applicarsi, per la correzione dell'errore materiale, la disposizione di cui all'art. 625-bis, comma 3 prima parte, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 587 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12898/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 6043 del 16/12/2021, depositata il 22/02/2022, nel senso che ove è scritto: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di ACKOM Sam Eric (detto Fanti) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di OGAIS John (detto Rambo)", si legga la frase: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di OGAIS John (detto Rambo) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di ACKOM Sam Eric (detto Fanti)".

Parole chiave

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art. 587 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 587 cod. proc. pen
6043 del 16/12/2021, depositata il 22/02/2022, nel senso che ove è scritto: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di ACKOM Sam Eric (detto Fanti) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA - letti gli atti del proc. n. 342960 R.G., relativo ai ricorsi proposti da AKCOM Sam Eric e OGAIS John, definito con sentenza di questa Sezione n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, con esito di annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, di contestuale rideterminazione per entrambi i ricorrenti (con la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione), e declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto; - rilevato che, dal dispositivo letto in udienza, emerge che la sostituzione è stata disposta in favore dell'AKCOM e, per l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti dell'OGAIS; - rilevato peraltro che, dalla motivazione della sentenza, emerge con chiarezza che la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione è stata disposta in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'OGAIS, con effetto estensivo anche in favore dell'AKCOM, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile (cfr. rispettivamente il § 2.5 e il § 3 della sentenza n. 6043 del 2022); - rilevato che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti» (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269); - ritenuto che tale insegnamento sia applicabile nella fattispecie in esame, in cui l'errore materiale è immediatamente riconoscibile attraverso l'esame della motivazione (dalla quale risulta che solo l'OGAIS ha sollevato la questione accolta dal Collegio, e che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'esplicazione dell'effetto estensivo in favore dell'AKCOM); - ritenuto pertanto che possa applicarsi, per la correzione dell'errore materiale, la disposizione di cui all'art. 625-bis, comma 3 prima parte, cod. proc. pen.

P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 6043 del 16/12/2021, depositata il 22/02/2022, nel senso che ove è scritto: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di ACKOM Sam Eric (detto Fanti) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di OGAIS John (detto Rambo)", si legga la frase: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di OGAIS John (detto Rambo) e per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti di ACKOM Sam Eric (detto Fanti)".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 17 marzo 2022 IL GIUDIC ENSORE IL PRESIDENTE Vittori a,zienza ro Messini D'