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Ordinanza — n. 12787/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12787/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRIKI AHMED nato a P-OLLENA TROCCHIA il 01/04/2000 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Ahmed Chiriki, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto in data 22 Settembre 2021 ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pronunziata in data 5 Luglio 2021, confermativa della sentenza di primo grado, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12787/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all' art. 585 comma 1 lett.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termini di ricorso durata ragionevole del procedimento osservanza dei termini impugnabilità di decisioni incidentali eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHRIKI AHMED nato a P-OLLENA TROCCHIA il 01/04/2000 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Ahmed Chiriki, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto in data 22 Settembre 2021 ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pronunziata in data 5 Luglio 2021, confermativa della sentenza di primo grado, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

2. Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all' art. 585 comma 1 lett.

a) c.p.p. con la precisazione che secondo quanto si evince dal verbale in atti la presente sentenza è stata pronunziata il 5 Luglio 2021, con motivazione contestuale.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25/02/2022 nsiglier