Italian Court dismisses appeal for inadmissibility because the appellant filed the petition personally instead of through a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Soriano Leone, filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The lower court had previously rejected the request for recusal due to procedural defects, but the Supreme Court focused on the form of the appeal itself. Relying on recent jurisprudence and legislative changes, the Court ruled that appeals against such orders must be signed by lawyers registered with the Special Register of the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; Appeals against orders declaring inadmissibility of recusal requests cannot be filed personally by the party and must be signed by defense attorneys registered in the Special Register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: SORIANO Leone, nato a Vibo Valentia il 21/11/1966 avverso l'ordinanza emessa in data 28/09/2021 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28/09/2021, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile - per la mancata esposizione dei motivi, la mancata indicazione delle prove e la mancata allegazione dei relativi documenti - la richiesta di ricusazione proposta da SORIANO Leone, nell'ambito del procedimento n. 381/2018 pendente a suo carico presso la medesima Corte territoriale, nei confronti dei Consiglieri della stessa Corte COSENTINO Fabrizio e COMMODARO Domenico.
2. Ricorre personalmente per cassazione il SORIANO, contestando la sussistenza dei profili di inammissibilità indicati nell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente. Con una recentissima pronuncia emessa in relazione ad analoga fattispecie di ricorso proposto avverso un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della ricusazione, è stato ribadito che «le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010)» (Sez. 6, n. 38869 del 09/07/2021, Bossi. In senso analogo, con riferimento ad altro analogo ricorso presentato dall'odierno ricorrente, cfr. Sez. 5, n. 34052 del 14/05/2021, Soriano). Nella specie, il ricorrente ha presentato personalmente il ricorso in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 103 del 2017. Ciò impone una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, e la condanna del SORIANO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigl estensore Presidente Vitton azienza ni Diotallevi D