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Sentenza — n. 12780/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12780/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/09/2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato - "rebus sic stantibus", disponendo peraltro il collocamento provvisorio presso l'ospedale di Viterbo per l'espletamento dei necessari approfondimenti diagnostici richiesti nella disposta perizia - l'appello proposto nell'interesse di CHIEFARI Antonio, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel corso del giudizio di merito, aveva respinto un'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'esame del fascicolo processuale - integrato con l'ulteriore documentazione richiesta da questa Suprema Corte al Tribunale di Catanzaro, attesa la richiamata natura interinale della decisione impugnata - emerge da un lato che, dopo il provvedimento impugnato, il CHIEFARI ha lasciato volontariamente il nosocomio, rientrando in carcere contro il parere dei medici, "per intolleranza allo stato di chiusura h 24 proprio del regime di ricovero" (cfr. il "cartellino di dimissione" in atti). D'altro lato, la documentazione inviata dal Tribunale evidenzia che, nell'interesse del CHIEFARI, è stata presentata altra istanza di sostituzione della misura carceraria, rigettata dal giudice procedente (ordinanza in data 30/09/2021) ed anch'essa impugnata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato trattamento residenziale delle dipendenze capacità di subire la carcerazione inesigibile malgrado lesioni salute ricovero a scopo di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
D'altro lato, la documentazione inviata dal Tribunale evidenzia che, nell'interesse del CHIEFARI, è stata presentata altra istanza di sostituzione della misura carceraria, rigettata dal giudice procedente (ordinanza in data 30/09/2021) ed anch'essa impugnata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CHIEFARI Antonio, nato a Torre di Ruggiero il 01/01/1951 avverso l'ordinanza emessa in data 13/05/2021 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Uditi i difensori del ricorrente, avv. Vincenzo Cicino e avv. Francesca Aricò, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/09/2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato - "rebus sic stantibus", disponendo peraltro il collocamento provvisorio presso l'ospedale di Viterbo per l'espletamento dei necessari approfondimenti diagnostici richiesti nella disposta perizia - l'appello proposto nell'interesse di CHIEFARI Antonio, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel corso del giudizio di merito, aveva respinto un'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il CHIEFARI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto del quadro clinico rappresentato dallo stesso Tribunale, indicativo di una situazione di incompatibilità con il regime carcerario. Si lamenta inoltre il mancato confronto con i contributi del consulente tecnico di parte, univoci nel senso della incompatibilità. Il ricorrente censura inoltre l'ordinanza per quanto osservato in ordine alla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, ritenuta sussistente pur in assenza di riferimenti alle condizioni soggettive e al tempo trascorso in regime inframurario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Dall'esame del fascicolo processuale - integrato con l'ulteriore documentazione richiesta da questa Suprema Corte al Tribunale di Catanzaro, attesa la richiamata natura interinale della decisione impugnata - emerge da un lato che, dopo il provvedimento impugnato, il CHIEFARI ha lasciato volontariamente il nosocomio, rientrando in carcere contro il parere dei medici, "per intolleranza allo stato di chiusura h 24 proprio del regime di ricovero" (cfr. il "cartellino di dimissione" in atti). D'altro lato, la documentazione inviata dal Tribunale evidenzia che, nell'interesse del CHIEFARI, è stata presentata altra istanza di sostituzione della misura carceraria, rigettata dal giudice procedente (ordinanza in data 30/09/2021) ed anch'essa impugnata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

Nell'ambito di tale procedimento il Tribunale, con ordinanza del 08/02/2022, ha ordinato ai periti - gli stessi già nominati nell'odierno giudizio incidentale cautelare, nel quale essi si erano riservati di esprimersi all'esito degli accertamenti disposti ma non completati per le dimissioni volontarie del CHIEFARI dall'ospedale - di completare l'incarico loro conferito anche nel nuovo procedimento, rinviando la trattazione all'udienza del 15/02/2022 (cfr. il verbale dell'udienza in data 08/02/2022). Risulta evidente, in tale contesto, non solo che la valutazione interinale oggetto dell'odierno giudizio è stata superata dalle dimissioni volontarie del CHIEFARI dalla struttura ospedaliera, ma anche, ed anzi soprattutto, che il Tribunale procedente ha rigettato altra analoga istanza, per la quale - alla data odierna - pende il giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen. nei termini qui appena riassunti.

Ogni ulteriore approfondimento sulla decisione in questa sede impugnata risulterebbe perciò ultroneo, essendo la posizione del CHIEFARI (con particolare riferimento alla compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario) oggetto di una ulteriore valutazione anche peritale, per effetto della nuova istanza cautelare proposta al giudice di merito, e dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avvero la decisione reiettiva emessa dal Giudice procedente nel merito.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CHIEFARI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consiglié tste