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Sentenza — n. 12462/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12462/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPEROTTO DARIO nato Latina il 23/07/1958 avverso la sentenza del 30/11/2020 Corte di appello Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Sperotto Dario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 30/12/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta all'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Con tre motivi deduce il difetto di querela per tardività, la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Sentenza — n. 12462/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con nota in data 26/01/2022, il difensore del ricorrente ha prodotto il verbale di remissione ed accettazione della querela redatto dai CC Stazione di Trieste in data 12/3/2021, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva esecuzione per debiti risoluzione delle controversie soddisfacimento del credito tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
Sperotto Dario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 30/12/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta all'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9154/2020
Sez. 3, n. 9154/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPEROTTO DARIO nato Latina il 23/07/1958 avverso la sentenza del 30/11/2020 Corte di appello Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Sperotto Dario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 30/12/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta all'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Con tre motivi deduce il difetto di querela per tardività, la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/01/2022, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione dì querela.

3. All'udienza del 22/12/2022, il processo veniva rinviato all'odierna udienza al fine di acquisire il verbale di remissione della querela.

4. Con nota in data 26/01/2022, il difensore del ricorrente ha prodotto il verbale di remissione ed accettazione della querela redatto dai CC Stazione di Trieste in data 12/3/2021, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato.

5. Tanto premesso, osserva il Collegio che gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di appropriazione indebita non aggravato ascritto all'imputato (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione dì querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

6. Tanto premesso, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

7. L'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata. Così deciso il 15/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovann a li LJigi Agostinac