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Sentenza — n. 12450/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12450/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del G.i.p. del locale Tribunale che, in data 17/9/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Sibili° Vincenzo colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata in concorso ai danni dei soci imprenditori della pizzeria" Di Matteo", condannandolo alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 6 mila di multa, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 12450/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Parole chiave

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estorsione riscossione di pene pecuniarie risarcimento per atto illecito violazione dell'obbligo di fedeltà furto di lieve entità ricompensa

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con il terzo moitvo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.
art. 133 cod. pen
45-46 della sentenza del G.u.p.), con valutazione condivisa dalla sentenza impugnata, sulla base di plurimi indici che la difesa omette di confutare, incorrendo in genericità della censura a fronte di motivazione che, richiamando gli indici di cui all'art. 133 cod.
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIBILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/08/1966 avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dell'Avv. Alessandro Motta, unitamente alla nota spese, nell'interesse delle parti civili A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. Impresa, Di Matteo Salvatore, Giuliano Antonio, Giuliano Vincenzo, Monticelli Gaetano, Amendola Eduardo, Mancini Paolo, Marigliano Antonio, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del G.i.p. del locale Tribunale che, in data 17/9/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Sibili° Vincenzo colpevole del delitto di estorsione pluriaggravata in concorso ai danni dei soci imprenditori della pizzeria" Di Matteo", condannandolo alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 6 mila di multa, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione attesa l'assenza di risposte alle specifiche censure mosse con l'atto d'appello, risultando meramente apparente la motivazione in relazione al primo motivo di appello, non avendo chiarito chi abbia subito la richiesta di danaro da parte del prevenuto e chi abbia direttamente visto il Sibillo mentre la formulava. Segnala in proposito che il teste Di Matteo ha riferito di richieste e consegne di danaro rivolte ai suoi soci, mentre il teste Montícelli ha reso dichiarazioni dalle quali non si evince chiaramente se sia stato direttamente destinatario di richieste estorsive. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per illogicità, con riguardo a specifiche censure poste con l'atto di appello; ritiene il ricorrente che la Corte d'Appello, conformemente al primo giudice, ha posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità del Sibillo le dichiarazioni dei testi Monticelli Gaetano, Giuliano Vincenzo, nonché Di Matteo Salvatore e Gaetano Borghese, fornendo una lettura del contenuto delle fonti illogica. 2.2. Con il terzo moitvo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono esser esaminati congiuntamente per l'identità del materiale probatorio di cui si lamenta una valutazione, in parte omessa e in parte illogica, ponendo in dubbio l'apprezzamento delle fonti dichiarative poste a sostegno del giudizio di responsabilità del prevenuto( risultano generici ed aspecifici. Il primo giudice, le cui valutazioni sono state condivise dalla Corte territoriale, ha ampiamente argomentato l'esistenza ed operatività all'epoca dei fatti del "clan Sibillo", federato al gruppo Amirante-Brunetti-Giuliano e contrapposto al clan Mazzarella/Buonerba; ha evidenziato che a seguito dell'omicidio di Sibillo Emanuele, fondatore del gruppo e figlio del prevenuto, e dell'arresto del fratello Pasquale, la reggenza era esercitata dai coimputati Ingenito Giovanni e Matteo Giovanni, nipoti del ricorrente e cugini del capoclan Pasquale, i quali avevano continuato nell'attività estorsiva ai danni dei commercianti della zona dei Decumani e della Maddalena, coadiuvati dall'odierno imputato.

L'assunto difensivo secondo cui nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di riferire circa la diretta effettuazione di richieste estorsive da parte del prevenuto, ovvero circa l'esazione delle somme richieste a titolo estorsivo, fa leva su una visione parcellizzata del compendio probatorio e non tiene conto dei principi che sostanziano la partecipazione criminosa. Invero, le dichiarazioni dei soci lavoratori della pizzeria "Di Matteo" appaiono del tutto convergenti nella ricostruzione della vicenda estorsiva protrattasi per lunghi anni e nell'individuazione del clan Sibillo quale destinatario delle somme versate settimanalmente, oltre che in occasione delle principali festività, e destinate - secondo le affermazioni degli esattori - al sostegno dei detenuti e delle loro famiglie.

Giuliano Vincenzo, socio anziano dell'attività commerciale, ha riferito che il pagamento del "pizzo" settimanale era iniziato quando il clan era dìretto da Emanuele Sibilo ed era proseguito dopo la sua morte, con richieste sempre più esose, ad opera soprattutto di Matteo Giovanni e Ingenito Giovanni, cui si accompagnava "sempre" Sibillo Vincenzo, detto "O Ninno". Fu l'imputato, secondo la ricostruzione del Giuliano, che il 4 marzo 2019 avanzò la richiesta di euro 1500,00 quale anticipo su quanto avrebbe dovuto corrispondere a titolo di "pizzo" a fine anno.

Il teste Monticelli, dal canto suo, ha dichiarato per diretta cognizione che in alcune circostanze "la settimana" fu riscossa dal "padre del defunto Sibilla Emanuele". Anche gli altri soci della pizzeria hanno riferito di essere a conoscenza della pratica estorsiva e di aver condiviso la scelta di effettuare i pagamenti delle somme più consistenti ben consapevoli della caratura criminale dei loro interlocutori e del predominio territoriale del clan Le censure difensive non si rapportorin termini di specificità confutativa con l'intero compendio probatorio posto a sostegno del giudizio di responsabilità, dal quale i giudici di merito hanno tratto, con corrette inferenze logiche supportate da idonea motivazione, la prova del concorso del prevenuto nel delitto ascrittogli. 1.2.

Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla valutazione delle censure che concernono il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. evocando la gravità del fatto, con giudizio aderente agli esiti processuali e insuscettibile di rivisitazione in questa sede alla stregua dell'insegnamento della giurìsprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marìgliano, Rv. 279549 - 02). Invero a dar conto della corretta valutazione dei giudici di merito basta por mente alla sistematicità delle condotte estorsive protrattesi per anni e connotate da spiccata intensità del dolo. Il discostamento della pena base dai minimi edittali è stato ampiamente argomentato dal primo giudice (v. pagg. 45-46 della sentenza del G.u.p.), con valutazione condivisa dalla sentenza impugnata, sulla base di plurimi indici che la difesa omette di confutare, incorrendo in genericità della censura a fronte di motivazione che, richiamando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., si conforma al costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; inoltre, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. Impresa, Di Matteo Salvatore, Giuliano Antonio, Giuliano Vincenzo, Monticelli Gaetano, Amendola Eduardo, Mancini Paolo, Marigliano Antonio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. Impresa, Di Matteo Salvatore, Giuliano Antonio, Giuliano Vincenzo, Monticelli Gaetano, Amendola Eduardo, Mancini Paolo, Marigliano Antonio, spese che liquida in complessivi euro 4.910,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 10/2/2