Sentenza — n. 12449/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OROSAN NICOLETA ANA nato il 30/11/1993 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 648 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la conseguenza che, in assenza di risarcimento del danno nei confronti della vittima della ricettazionei l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non avrebbe comunque potuto essere concessa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 tias-cUrro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OROSAN NICOLETA ANA nato il 30/11/1993 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 21 settembre 2020, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Varese del 4 settembre 2018, confermava la condanna alle pene di legge di Orosan Nicoleta Ana in quanto ritenuta colpevole del delitto di ricettazione, contestualmente dichiarando non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine al delitto di truffa per remissione di querela. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. avuto riguardo all'integrale risarcimento del danno operato dalla ricorrente nei confronti di Gallotti Daniela che doveva desumersi dalle mails scambiate dai difensori delle rispettive parti e dalla successiva remissione di querela per la fattispecie di truffa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II motivo è manifestamente infondato, ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero i in alcun modo poteva riconoscere la corte di appello l'attenuante invocata dalla difesa dell'avvenuto risarcimento del danno in relazione al residuo reato di cui all'art. 648 cod.pen. contestato al capo a) della rubrica, la ricettazione dell'assegno provento di furto ai danni di Don Luigi Alberio, posto che il versamento di euro 400,00 cui fa riferimento la difesa , e la stessa sentenza di appello, attengono alla persona offesa della truffa Daniela Gallotti; viceversa la difesa ed il ricorso nulla affermano in relazione al risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato di cui al capo a) e cioè il soggetto che aveva subito il furto dell'assegno e la cui successiva circolazione lo vedeva ulteriormente danneggiato, il già citato Don Luigi Alberio.
Con la conseguenza che, in assenza di risarcimento del danno nei confronti della vittima della ricettazionei l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non avrebbe comunque potuto essere concessa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 tias-cUrro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 febbraio 2022 Ui CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dott. Mat