Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12448/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12448/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPITALE EMILIO nato a CASSANO MAGNAGO il 02/06/1962 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Con sentenza in 15 settembre 2020, la corte di appello di Milano, in totale riforma della pronuncia del tribunale di Busto Arsizio dell'i luglio 2019, riteneva responsabile ai soli effetti civili Capitale Emilio in ordine al delitto di truffa in danno di Barbera Massimo condannandolo al risarcimento del danno liquidato nella misura di C 10.400,00. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Pietro Romano, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa in materia di credito risarcimento del danno civile abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita altri capi d'accusa aiuto in capitale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Pietro Romano, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPITALE EMILIO nato a CASSANO MAGNAGO il 02/06/1962 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in 15 settembre 2020, la corte di appello di Milano, in totale riforma della pronuncia del tribunale di Busto Arsizio dell'i luglio 2019, riteneva responsabile ai soli effetti civili Capitale Emilio in ordine al delitto di truffa in danno di Barbera Massimo condannandolo al risarcimento del danno liquidato nella misura di C 10.400,00. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Pietro Romano, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato al Capitale posto che non vi era stato un corretto esame delle emergenze dibattimentali, mancava la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e della commissione di un reato, dubbia era la credibilità della p.o. alla luce delle non univoche deposizioni testimoniali, mancava una motivazione rafforzata posto che i fatti erano stati ricostruiti sulla sola base delle dichiarazioni della parte civile e del teste Napolitano, assenti erano gli artifici e raggiri; - nullità della .sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della, motivazione anche rispetto al contenuto delle prove assunte in dibattimento posto che l'autovettura era stata effettivamente ritirata e sottoposta a lavori di riparazione da parte dello stesso imputato come risultava dall'esame dei testi che riportava.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 - 01). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello di Milano, investito dell'impugnazione della parte civile, riformava la sentenza assolutoria di primo grado procedendo ad una completa rivalutazione delle deposizioni testimoniali escusse in primo grado ied in particolare della parte civile Barbera e del teste Napolitano, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile di appello competente per valore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 10 febbraio 2022 ICONSIGLIEREW. ' t(it,a;;\ jan.• • , IL PRESIDENTE D