Cassation court dismisses appeals against acquittal for counterfeit goods trafficking, citing procedural compliance and distinct legal interests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Zecca and Marini inadmissible, upholding the appellate court's acquittal on charges of counterfeiting and trafficking. The defense argued for procedural violations regarding search warrants and double jeopardy, but the court found the evidence sufficient and the legal interests distinct from prior military proceedings. Consequently, the appeals were rejected as groundless, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 649, 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that appeals based on alleged procedural violations in search warrants or double jeopardy are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and the protected legal interests differ significantly between proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZECCA GIUSEPPE FABIO nato a CAPRARICA DI LECCE il 16/08/1971 MARINI RENATO nato a VERNOLE il 08/05/1969 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità; lette le memorie di replica della difesa che ha insistito nei motivi sottolineando l'identità dei distinti procedimenti penali e l'assoluta coincidenza delle condotte. udito il difensore avv.to Sciarrillo in sostituzione dell'avv.to Bonsegna che insiste nei motivi e chiede l'annullamento della sentenza ovvero la declaratoria di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in 19 febbraio 2020, la corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale del 15 settembre 2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Zecca Giuseppe Fabio e Marini Renato in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 474 cod.pen., loro rispettivamente ascritti, rideterminando in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno la pena agli stessi inflitta in ordine al reato di ricettazione pure ai medesimi contestato. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite i propri difensori; Zecca, con ricorso dell'avv.to Giuseppe Bonsegna, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.
c) cod.proc.pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione al verbale di perquisizione e sequestro dei capi di abbigliamento contraffatti posto che la perquisizione era stata effettuata ai sensi dell'art. 41 TULPS in assenza di qualsiasi materiale esplodente all'interno delle abitazioni; - inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. posto che lo Zecca era stato già giudicato e condannato per i medesimi fatti dinanzi al tribunale militare di Napoli; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod.pen. mancando la prova della contraffazione della merce sequestrata e della registrazione dei marchi; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 L'avv.to Corvaglia per Marini lamentava: - violazione dell'art. 606 comma 1 lettera c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 247, 352, 191 cod.proc.pen., 13 e 14 Costituzione per inutilizzabilità della prova acquisita all'esito della perquisizione domiciliare; - violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 474 cod.pen. mancando la prova della registrazione dei marchi di cui si assume la contraffazione; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ricettazione non potendosi configurare detto reato per insussistenza del delitto presupposto di cui all'art. 474 cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla negazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Tutti i motivi dei rispettivi ricorsi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e gli stessi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo, la corte di appello ha già sottolineato come per costante interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di cassazione l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Rv. 278996 - 01) Analogo principio risulta proprio ribadito in tema di perquisizione ex art. 41 TULPS, la cui violazione i ricorrenti reclamano 1 essendosi affermato che qualora, a seguito di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 R.D. 773/1931, venga operato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico, con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione- in ogni caso i sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari- non ha riflessi, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro (Sez. 4, n. 13718 del 27/02/2003, Rv. 226436 - 01).
Ne consegue affermare che il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato e reiterativo. 2.2 Quanto alle doglianze in punto di sussistenza della contraffazioneva ricordato come la contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata anche attraverso l'escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia, e quindi a maggior ragione a mezzo di consulenti del P.M., la cui valutazione di attendibilità attiene al giudizio di merito, ed è come tale preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Rv. 247526 - 01).
E nel caso in esame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 7-10 della motivazione della sentenza di appello, viene sottolineato come la natura della contraffazione veniva ricavata con sicurezza sia dalla dichiarazione del consulente che con riguardo alla notoria registrazione dei marchi per la loro diffusione e fama a livello internazionale; e tale valutazione in quanto tipica dei giudizi di merito/ essendo ancorata a precisi elementi di fatto, non è sindacabile nella presente sede di legittimità perché priva di qualsiasi illogicità. 2.3 Manifestamente infondato e reiterativo è anche il motivo dedotto nell'interesse del solo Zecca t mr:r. e con il quale si deduce la violazione della regola dell(849 cod.proc.pen. quanto al divieto di secondo giudizio per effetto dell'avvenuta condanna dello stesso dinanzi al tribunale militare di Napoli; orbene, anche sul punto le argomentazioni svolte dalla corte di appello appaiono del tutto prive dei lamentati vizi posto che i reati oggetto del presente giudizio puniscono il patrimonio, nella specie quello della case dei capi contraffatti, mentre i fatti giudicati dalla giustizia militare attengono alla natura illecita dei rapporti che il finanziere intratteneva con altri soggetti ed hanno pertanto oggettività giuridica del tutto differente, proteggendo il prestigio del corpo e soprattutto il dovere di fedeltà imposto al militare.
Peraltro il reato di collusione del finanziere con soggetti privati al fine di frodare il fisco l di cui al separato giudizio, ha anche ad oggetto una frazione temporale dell'azione differente punendo appunto la condotta dell'appartenente al corpo della Guardia di Finanza che effettui attività costituite nella specie dalla vendita di capi contraffatti in nero, senza cioè il versamento delle dovute imposte dirette ed indirette; viceversa la ricettazione punisce il momento precedente della ricezione di quegli oggetti. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi in ordine alla doglianza in punto omessa concessione delle attenuanti genericheinegate dalla corte di appello sulla base di specifica valutazione espressa a pagina 13 della motivazione ove viene segnalata l'assenza di elementi positivi.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende . di una somma che, .ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 febbraio 2022 L CONSI