Sentenza — n. 11852/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRIANA nato a SCAFATI il 05/07/1994 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO ehe- ha concluso chiedendo i ,,„ /y)-3 1/2f i'D1 et ;73j d ./. 4 f2) ) 1Z 4 ,,1/1 r s 3 -7/2 o „„( ì 1WEiil difensore e/ ° 71A i)
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 648 cod. pen; Sentenza — n. 11852/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondata è pure la seconda doglianza considerato che anche la pena pecuniaria è stata fissata in prossimità dei limiti edittali previsti dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRIANA nato a SCAFATI il 05/07/1994 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO ehe- ha concluso chiedendo i ,,„ /y)-3 1/2f i'D1 et ;73j d ./. 4 f2) ) 1Z 4 ,,1/1 r s 3 -7/2 o „„( ì 1WEiil difensore e/ ° 71A i)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Ahmetovic Miriana avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 18/9/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che la ha condannato per violazione dell'articolo 648 comma uno per avere ricettato un computer portatile. Deduce la ricorrente vizio della motivazione con riguardo al diniego del proscioglimento ex articolo 131 bis. Cod. pen. Lamenta, altresì, che la Corte d'appello non ha valutato l'applicabilità del capoverso dell'articolo 648 cod. pen. Contesta inoltre che la pena pecuniaria non è stata fissata nel minimo edittale Il ricorso è palesemente inammissibile Premesso che la questione relativa all'applicabilità del capoverso dell'articolo 648 codice penale non è stata devoluta alla Corte d'appello e quindi trattasi di questione nuova non delibabile in questa sede, considerato anche che richiederebbe un accertamento in fatto, deve rilevarsi che, come già affermato dalla Corte territoriale, l'istituto della particolare tenuità del fatto, per limiti edittali, non è applicabile al reato di ricettazione, punito con una pena ricompresa tra i 2 e gli 8 anni di reclusione.
Manifestamente infondata è pure la seconda doglianza considerato che anche la pena pecuniaria è stata fissata in prossimità dei limiti edittali previsti dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 3.2.2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIR Consigliere estensore Il Presid ne IL /3 1 MAR, 2