Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ivano Festosi's appeal against his conviction for the improper use of two bank cards inadmissible. Festosi argued that the lower courts failed to properly consider generic mitigating circumstances and imposed an inappropriate sentence, but his complaints were deemed too general. The court ruled that the lower judges' reasoning was coherent and congruous, rejecting the vague objections raised during the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are specific only to the facts of the case and lack the required abstract legal argumentation, as the lower court's reasoning is deemed coherent and congruous against vague objections.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FESTOSI IVANO nato a BATTIPAGLIA il 18/08/1984 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; tZí, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO ehe ha concluso chiedendo ei '21" 112 i C - 3 2 , . zy, (3 .2 @dito il difensolT_
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione Festosi Ivano avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 6/10/2020 per quello che qui rileva ha confermato la sentenza del tribunale che lo ha dichiarato responsabile del reato di indebito utilizzo di due carte bancomat. Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è palesemente inammissibile La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 3.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Luci MPERIALI D