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Sentenza — n. 11346/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11346/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 37 e seguenti, 41, comma 3,e 127 cod. proc. pen. evidenziando che l'istanza non appariva "prima facie" manifestamente infondata e che la stessa non avrebbe dovuto essere decisa de plano ma si sarebbe dovuta celebrare l'udienza con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 127 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 11346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 37 e seguenti, 41, comma 3,e 127 cod. proc. pen. evidenziando che l'istanza non appariva "prima facie" manifestamente infondata e che la stessa non avrebbe dovuto essere decisa de plano ma si sarebbe dovuta celebrare l'udienza con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricorso per cassazione censura formulata in modo carente motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate facoltà di astenersi dal testimoniare ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod. proc. pen
evidenziando che l'istanza non appariva "prima facie" manifestamente infondata e che la stessa non avrebbe dovuto essere decisa de plano ma si sarebbe dovuta celebrare l'udienza con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen
Ipotesi di incompatibilità che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, non è prevista dall'art. 34 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORISI ANGELO nato a GELA il 20/07/1967 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; letta la requisitoria del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con ordinanza del 26/10/2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da FIORISI ANGELO nei confronti del giudice relatore dott. Patroni Griffi, componente del collegio cautelare nel procedimento 401/2021 nnod. 17.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 37 e seguenti, 41, comma 3,e 127 cod. proc. pen. evidenziando che l'istanza non appariva "prima facie" manifestamente infondata e che la stessa non avrebbe dovuto essere decisa de plano ma si sarebbe dovuta celebrare l'udienza con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.

2. In data 10 gennaio 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa Francesca Loy, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che l'istanza di ricusazione non appariva a prima lettura manifestamente infondata e che, pertanto, la stessa non avrebbe dovuto essere trattata con la procedura de plano e 1:113 per la decisione tW331:à avrebbe dovuto essere fissata l'udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La difesa ha presentato istanza di ricusazione nei confronti di un giudice componente il collegio del riesame. Ipotesi di incompatibilità che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, non è prevista dall'art. 34 cod. proc. pen. né sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale (da ultimo, oltre alla copiosa giurisprudenza citata, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16093 del 02/02/2016, Gai, Rv. 266919). Ragione questa decisiva e dirimente per la quale l'istanza presentata, proposta per un'ipotesi non prevista e pertanto manifestamente infondata per carenza dei presupposti, è stata correttamente dichiarata inammissibile con procedura de plano.

2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2022 Il Consigl e estensore M onaco Il Presidente M