Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11293/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against preventive seizure dismissed due to sufficient evidentiary presumption of the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the preventive seizure of a Ferrari inadmissible, upholding the lower court's decision. The appellant argued that the seizure lacked proof of the money's origin and the crime of fictitious registration, claiming the trial court's reasoning was merely apparent. The court rejected this, finding the timeline between the company's acquisition, transfer to the appellant, and the subsequent rental to the victim created a clear presumptive link to the alleged crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 512 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against preventive seizure is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently establishes the presumption of the crime through coherent factual reconstruction, rejecting claims of apparent motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure fictitious registration presumption of crime cassation inadmissibility apparent motivation sequestro di un veicolo occultamento di beni spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512 bis cod. pen.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, non si rinviene alcuna carenza logico-argomentativa della ordinanza impugnata nella parte in cui afferma l'esistenza del fumus del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen., per cui si procede.
Art. 606 c.p.p., lett. E)
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 512 bis cod. pen
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo confermava il sequestro preventivo di una autovettura Ferrari del valore di 229.850 euro oggetto del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.
art. 606 c.p
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi
239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv.
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini
252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOVI MANUEL nato a PARTINICO il 08/04/1991 avverso l'ordinanza del 09/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Michele Giovinco concludeva con note scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo confermava il sequestro preventivo di una autovettura Ferrari del valore di 229.850 euro oggetto del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. del quale è accusato il Bovì, riconoscendo sia la sussistenza del fumus commissi delicti, che del periculum in mora. Il Tribunale rilevava che l'autovettura in questione veniva acquistata dalla società bulgara "Eco Luxury ltd", 1'8 ottobre 2020, quando Lo Greco Stefano era amministratore unico della società: questa società, in data 19 ottobre 2020, veniva ceduta al Bovì Manuei, addetto alle pulizie della società italiana Co.Ge Si., pure riferibile al Lo Greco Stefano, al prezzo di 1000 euro.

Il 7 dicembre 2020 la società bulgara - passata nella disponibilità del Bovì - noleggiava la vettura al LO Greco, che tuttavia non pagava i canoni.La società Co.ge.si del Lo Greco falliva 1'8 maggio 2020 con un passivo di 1.276.455 euro. Il Tribunale riteneva che la provvista utilizzata dalla società bulgara per comprare la Ferrari provenisse dal patrimonio della società fallita.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: mancherebbe l'accertamento del fumus commissi delicti, dato che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto della autovettura in sequestro alla Co.Ge.Si, società che sarebbe dopo poco fallita; che il denaro fosse provento della distrazione sarebbe frutto di una supposizione del Tribunale non supportata da alcun elemento di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. Un., n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali; non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c.

Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, Rv 248129). 1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, non si rinviene alcuna carenza logico-argomentativa della ordinanza impugnata nella parte in cui afferma l'esistenza del fumus del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen., per cui si procede. Nella ricostruzione effettuata dal Tribunale, il Bovì, addetto alle pulizie della Co.ge Si, società fallita riferibile al Lo Greco, è divenuto titolare della "Eco Luxury ltd" che aveva da poco acquistato la Ferrari in sequestro, che veniva prontamente noleggiata al Lo Greco, il quale tuttavia non pagava i canoni.

Tale accurata ricostruzione indica con precisione il fumus commissi delicti relativo al reato contestato: la connessione temporale tra acquisto, cessione della società bulgara al Bovì e noleggio della Ferrari al Lo Greco, integrano una provvista indiziaria che - allo stato - indica in modo univoco la sussistenza degli elementi del reato di intestazione fittizia. Non si rinviene pertanto alcuna carenza argomentativa tale da far ritenere la motivazione contestata "apparente". 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa