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Sentenza — n. 11291/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding evidence sufficiency for drug trafficking leadership role.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11291/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Petoku Dorian's appeal against a Rome detention order issued following extradition for drug trafficking and extortion. The defense argued insufficient evidence for his leadership role and contested the interpretation of encrypted phone conversations regarding extortion. The court ruled that the interpretation of intercepted communications is a matter of fact for the trial judge, which cannot be challenged on appeal unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The interpretation of intercepted communications, even if cryptic, constitutes a factual issue reserved to the trial judge, subject to cassation review only in cases of manifest illogic or unreasonableness.

Parole chiave

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detention order appeal intercepted communications drug trafficking leadership encrypted phone calls extortion conspiracy cassation review standard extradition proceedings estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att.
Art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att.
art. 74 D.P.R. 309/90
Ed invero, quanto al primo motivo, sebbene lo stesso sia proposto sotto la formula della violazione di legge in realtà sottende una critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 D.P.R.
art. 616 cod.proc.pen
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n.22471 del 26/2/2015
Sez.2, n.35181 del 22/5/2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETOKU DORIAN nato il 15/02/1988 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 27 settembre 2021, il tribunale della libertà di Roma, respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Petoku Dorian avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. del medesimo tribunale datata 18 novembre 2019, eseguita a seguito di estradizione, per i reati di organizzazione di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, plurimi episodi di cessione di ingenti quantitativi di droga, estorsione e lesioni personali. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione di legge penale e processuale penale con particolare riferimento alla gravità indiziaria ritenuta per il delitto di direzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quanto al ruolo attribuito all'indagato; in particolare, l'attribuzione al ricorrente dell'attività di principale fornitura di ingente partite di sostanza stupefacenti al gruppo del Fabietti, doveva ritenersi scorrettamente ritenuta non esistendo alcuno degli elementi probatori necessari per l'individuazione di una fattispecie punibile ex articolo 74 del DPR 309 del 1990; al proposito si sottolineava come le intercettazioni con il Fabietti avevano avuto ad oggetto un periodo ridotto compreso nel solo mese di marzo e dalle stesse si ricavava come i due conversanti avessero posizioni contrapposte nelle trattative tali da escludere la sussistenza del vincolo associativo.

Il prevenuto, quindi, acquistava la sostanza senza rendere conto ad altri dei propri ricavi che non venivano ripartiti all'interno di alcuna struttura associativa; ancora si sottolineava come le contestate 12 cessioni fossero avvenute in un arco temporale ristretto di 5 mesi così che l'inserimento peraltro con ruolo direttivo nella supposta associazione non poteva essere desunta dalla serialità degli scambi; infine, si deduceva ancora contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza cautelare quanto alla individuazione del soggetto che aveva fornito i telefoni criptati; - violazione di legge penale in relazione agli articoli 629-416 bisl codice penale quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al concorso nell'estorsione ai danni di tale Mirashi contestata al capo a) della rubrica; dalle conversazioni intercettate emergeva chiaramente il ruolo assolutamente preponderante del Fabietti nella consumazione di tale fatto senza che potessero ritenersi sussistere elementi probatori idonei ad affermare che anche il ricorrente fosse uno degli ideatori dell'estorsione in contestazione, mancando qualsiasi indizio volto a mostrare la sussistenza di un effettivo rapporto di debito credito tra il prevenuto e la persona offesa ed emergendo soltanto la volontà degli indagato di contattare e programmare un incontro con la vittima; -violazione dell'articolo 297 comma terzo codice procedura penale quanto alla esclusione dell'ipotesi delle contestazioni a catena posto che il ricorrente era stato oggetto di plurime ordinanze custodiali tutte emesse dall'autorità giudiziaria di Roma tra il gennaio ed il novembre del 2019 in relazione a fatti strettamente connessi; - nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa quanto alla impossibilità di ascoltare compiutamente le intercettazioni messe a disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, sebbene lo stesso sia proposto sotto la formula della violazione di legge in realtà sottende una critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 D.P.R. 309/90; orbene, al proposito, va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame, il tribunale della libertà, con le specifiche osservazioni compiute alle pagine 17 e seguenti ha proprio elencato gli elementi scaturiti dalle indagini e sulla base dei quali ritenere che Petoku avesse svolto.il ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente di un'organizzazione radicata nel territorio della città di Roma e facente capo anche al Fabietti. Quanto alla supposta contrapposizione di interessi tra acquirenti e venditori, che renderebbe non configurabile un'unica struttura associativa, va ricordato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450 - 01).

E nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, ricostruendo i rapporti tra il Fabietti ed il Petoku ha proprio sottolineato il ruolo del ricorrente quale stabile fornitore del secondo così giustificando la valorizzazione di tale condotta ai fini dello stabile inserimento nell'organizzazione dedita al traffico con ruolo direttivo. 2.2 Quanto ai motivi proposti con riguardo al concorso nell'estorsione, va ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della assenza di prova del concorso del Petoku nella fattispecie estorsiva; posto, infatti, che lo stesso risultava coinvolto nelle operazioni per il rintraccio del Mirashi e che era stato incaricato di fissare un appuntamento proprio con questi, correttamente il giudice del merito ne desunneva il coinvolgimento a livello gravemente indiziario nelle attività estorsive mirate ad ottenere il pagamento del debito per acquisti di stupefacenti precedentemente effettuati proprio dalla persona offesa.

E tale valutazione appare priva dei profili di illegittimità dedotti con il ricorso in quanto ancorata a precise emergenze investigative adeguatamente esposte. 2.3 Infine, altresì infondati appaiono gli ulteriori motivi posto che: - l'ordinanza impugnata con particolare dovizia di argomenti ha spiegato come l'informativa di reato sulla base della quale veniva emessa l'ordinanza cautelare nel presente procedimento sia stata depositata. dopo l'emissione delle precedenti ordinanze cautelari sicchè il tema delle contestazioni a catena non è sostenibile dalla ricostruzione delle diverse fasi procedimentali; - il termine a difesa per l'ascolto delle conversazioni sia stato concesso senza che possa rilevare la dedotta e non provata insufficienza del tempo a disposizione per l'ascolto.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 4 marzo 2022