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Ordinanza — n. 11288/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because criminal appeals must be filed by lawyers, not personally by the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Hafsawe Sofiane, attempted to file the criminal appeal personally rather than through a registered defense lawyer. The court held that under the 2017 procedural code amendments, personal filing is no longer permitted for any criminal appeal, including precautionary measures. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals must be filed by registered defense lawyers; personal filing by the accused is inadmissible, and this requirement does not violate constitutional rights or the European Convention on Human Rights.

Parole chiave

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criminal appeal procedure personal filing inadmissible defense lawyer requirement Cassation appeal rules procedural costs award difesa penale diritto di non autoincriminarsi prova del timore di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • HAFSAWE Sofiane nato in Tunisia il 26/03/1977 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 04/06/2021 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Hafsawe Sofiane ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2021 con la quale è stata confermata la condanna alla pena inflittagli dal Tribunale di Latina con sentenza del 26/11/2020 perché ritenuto responsabile del reato di rapina.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il resident