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Sentenza — n. 11284/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bail order due to inadmissible procedural grounds and lack of legal basis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonino Labate's appeal against the appeal court's bail order inadmissible for procedural violations. Labate argued that the lower court failed to assess his low recidivism risk and ignored the availability of electronic monitoring, while the prosecution maintained the defendant's violent nature necessitated strict custody. The court rejected the appeal because the request was based on an unsupported legal premise and violated procedural rules regarding the scope of appellate review in bail matters.

Regesto Legislator

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Art. 299 cod. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: The appellate court's review of bail requests is limited to the specific grounds raised by the defense, and the risk of recidivism cannot be inferred solely from the gravity of the charge without a concrete assessment of the defendant's actual behavior and circumstances.

Parole chiave

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Italian criminal procedure bail order review recidivism risk assessment electronic monitoring procedural inadmissibility appellate scope of review custody in prison recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 299 cod. pen.
La richiesta presentata dalla difesa ex art. 299 cod. pen., respinta dalla Corte di appello, era intesa unicamente a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, dandosi come presupposto non contestato, pertanto, la sussistenza delle esigenze cautelari costituite dal pericolo di recidiva.
Art. 274 cod. proc. pen.
In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 febbraio 2022.
art. 299 cod. pen
La richiesta presentata dalla difesa ex art. 299 cod. pen., respinta dalla Corte di appello, era intesa unicamente a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, dandosi come presupposto non contestato, pertanto, la sussistenza delle esigenze cautelari costituite dal pericolo di recidiva.
art. 133 cod. pen
art. 274 cod. proc. pen
In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n.
art. 275-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017
273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv.
Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017
Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017
Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv.
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016
269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv.
Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015
267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv.
Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021
Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.).
Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019
pen.» (così, di recente, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv.
Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017
Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv.
Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016
Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv.
Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015
267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep.
Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022
Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022, Maiorana, non mass.).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LABATE ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 20/05/1995 avverso la ordinanza del 18/05/2021 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Vincenzo GARRUBA, in sostituzione dell'avv. Giovanna ARANITI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo sull'appello presentato nell'interesse di Antonino Labate, confermava il provvedimento con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta intesa ad ottenere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione di quella della custodia in carcere cui l'imputato è sottoposto per il reato di concorso in rapina aggravata, per il quale, ad esito del giudizio abbreviato, è stato condannato dalla stessa Corte territoriale alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla multa.

2. Ha proposto ricorso Antonino Labate, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale. Osserva il ricorrente che la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva, stante l'unico modesto precedente penale (una sentenza di patteggiamento alla pena di dieci mesi di reclusione per detenzione di una modica quantità di marijuana). Il Tribunale non ha considerato che l'abitazione dei genitori, ove l'imputato sarebbe sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si trova in un luogo lontano da quello di commissione del reato e non ha spiegato perché il pericolo di recidiva non sarebbe fronteggiabile grazie alla misura meno afflittiva degli arresti donniciliari con il braccialetto elettronico.

Inoltre, l'ordinanza non ha ben valutato la sussistenza dell'attualità di detto pericolo, in relazione al quale, comunque, detta misura sarebbe adeguata, considerato anche il lungo tempo già trascorso dall'imputato in stato di custodia cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo in parte manifestamente infondato e in parte non consentito.

2. La richiesta presentata dalla difesa ex art. 299 cod. pen., respinta dalla Corte di appello, era intesa unicamente a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, dandosi come presupposto non contestato, pertanto, la sussistenza delle esigenze cautelari costituite dal pericolo di recidiva. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti dall'impugnante e dal decisum del provvedimento gravato (Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, dep. 2020, Maisano, Rv. 278372;

Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 278372;Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). Per tale ragione sono inammissibili le doglianze proposte dal ricorrente inerenti alla sussistenza stessa delle esigenze cautelari e, in particolare, all'attualità del pericolo di recidiva. Trattasi, peraltro, di deduzioni prive di fondamento. In primo luogo, infatti, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio - «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566;

Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin;

Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo v. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.).

3. Il Tribunale, aderendo alle argomentazioni della Corte di appello, ha evidenziato la personalità estremamente negativa dell'imputato, desunta soprattutto dalle modalità violente della rapina commessa con l'uso di armi da fuoco, puntate in volto alle persone offese. L'ordinanza ha anche osservato che la misura più gradata sarebbe inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato, privo della capacità di autocontrollo e di indipendenza economica, risultando evidentemente irrilevante il luogo ove egli sarebbe sottoposto alla misura richiesta, in ragione della natura dei reati la cui commissione la misura tende a prevenire (delitti contro il patrimonio).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (così, di recente, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463;

Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933; Sez. 2, n. 3936 del 15/12/2015, dep. 2016, H., Rv. 265786; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 3991 del 10/01/2022, Maiorana, non mass.).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 febbraio 2022. Il Consigliere