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Sentenza — n. 11281/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for rescission of final judgment due to late procedural request filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request to rescind a final criminal judgment. The appellant argued the thirty-day deadline for such a request should start only upon full knowledge of the procedural nullity, citing a new defense lawyer's late involvement. The court rejected this, ruling that the deadline begins from the mere knowledge of the proceedings, which occurred at the time of the prison order notification.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.; In matters of rescission of a final judgment, the thirty-day period for filing the request runs from the moment the convicted party gains knowledge of the proceedings, not from the moment of full knowledge of the procedural nullity or the contents of the decision.

Parole chiave

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rescission of final judgment procedural deadline knowledge of proceedings criminal procedure code inadmissible appeal tardiness of request art 629-bis revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Con una ancor più recente pronuncia, è stato altresì chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt.24, commi 2, 111 e 117 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone
Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CAPASSO Annamaria, nato a Napoli il 26/12/1967 avverso l'ordinanza emessa in data 08/07/2020 dalla Corte d'Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 08/07/2020, la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta da CAPASSO Annamaria in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lagonegro divenuta irrevocabile in data 02/06/2020. La Corte ha rilevato la tardività dell'istanza, presentata in data 28/05/2021, avendo la CAPASSO avuto conoscenza del procedimento quantomeno a far data dal 18/09/2020, data in cui le era stato notificato l'ordine di carcerazione relativo alla predetta condanna.

2. Ricorre per cassazione la CAPASSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla rilevata tardività. Si osserva che la CAPASSO aveva avuto contezza di quanto verificatosi nel corso del processo dinanzi al Tribunale di Lagonegro solo quando il nuovo difensore nominato, in data 03/05/2021, aveva preso contatto con il precedente difensore, apprendendo che questi aveva rinunciato al mandato senza avvisare la CAPASSO (né lo aveva fatto il Tribunale procedente). Si censura pertanto l'ordinanza in quanto il termine di trenta giorni doveva intendersi decorrente "dal momento della conoscenza dell'eventuale nullità procedurale determinatasi nel corso del giudizio".

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazioni della Corte territoriale, confortate da numerosi precedenti giurisprudenziali anche recenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994).

Con una ancor più recente pronuncia, è stato altresì chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt.24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera ''conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere, in quanto la decorrenza iniziale di tale termine, previsto a pena di inammissibilità, sarebbe priva della necessaria certezza se collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva» (Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765.

In applicazione del principio, la Corte ha disatteso la doglianza difensiva secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere non dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena, bensì dal momento dell'accesso del difensore al fascicolo processuale).4 3. L'odierna fattispecie risulta pienamente sovrapponibile a quella decisa dalla pronuncia qui appena richiamata, essendo incontroverso il fatto che la CAPASSO ha certamente avuto la conoscenza che qui rileva già al momento della notifica dell'ordine di carcerazione, avvenuta in data 14/09/2020.

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza, perché tardiva, risulta conseguentemente immune da censure, non potendosi condividere, per le ragioni fin qui esposte, l'assunto difensivo secondo cui il termine di trenta giorni dovrebbe decorrere dal diverso e successivo momento in cui la ricorrente ebbe modo di apprendere - attraverso l'intervento di un nuovo difensore di fiducia - le ragioni che avevano determinato l'emissione di una sentenza irrevocabile nei suoi confronti.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della CAPASSO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 febbraio 2022 Il Consigliere 'estensore Pr