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Sentenza — n. 11278/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls fraud conviction due to prescription period expiration despite procedural arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for fraud without remanding the case. The prosecution argued that the defendant committed fraud through deceptive online sales, while the defense claimed the transaction was merely a simple contract breach lacking fraudulent intent. The court ruled that although the elements of fraud were present, the offense had expired due to the passage of time and prior suspensions, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: When the statutory limitation period for prosecution has expired due to the passage of time and intervening suspensions, the criminal offense is extinguished and the conviction must be annulled without remand.

Parole chiave

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criminal prescription fraud conviction annulment statutory limitation period extinction of offense Cassation annulment contraffazione di merci truffa licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
art. 640 cod.pen
cod.proc.pen., deduceva: - erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCIANO EMILIO nato a AVELLINO il 28/10/1977 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.; l'inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 12 febbraio 2021, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del tribunale monocratico di Avellino del 19 marzo 2018 che aveva condannato Luciani Emilio alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa contestato in danno di Menichetti Alessandro. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva: - erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod.pen. mancando gli elementi costitutivi del reato di truffa non sussistendo gli artifizi e raggiri trattandosi di semplice vendita mediante il sito e-bay che comporta l'accettazione dei rischi connessi senza che alcun elemento differenziale rispetto al semplice inadempimento contrattuale potesse ritenersi sussistere; - violazione dell'art. 606 lett.

b) e c) cod.proc.pen. quanto all'omessa applicazione dell'ad, 131 bis cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso non è manifestamente infondato, con la conseguenza che essendo decorso il rapporto processuale anche nella pendenza dell'odierno giudizio di cassazione è maturata la prescrizione. Il primo motivo è infondato posto che per costante interpretazione di questa Corte di cassazione integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268448 - 01).

Quanto al secondo motivo va, invece, sottolineato come la motivazione adottata dalla corte di appello appaia caratterizzata da profili di contraddittorietà nella misura in cui, pur esponendo la particolare tenuità del danno economico e del conseguente profitto (80 euro), sottolinea una particolare callidità della condotta che non pare ravvisabile sulla base di specifici e particolari elementi adeguatamente evidenziati. Ne consegue che avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti indicata nelle pronunce di merito nel 4-12-2012, ed alle sospensioni per mesi 11 disposte nel giudizio di primo grado, il reato di truffa appare essersi prescritto alla data del 4 maggio 2021.

Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio ed il reato dichiarato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata. Rima, 4 marzo 2022 I CONSIGLIER IL PRESIDENTE Doty.iòvanni Diot