Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11277/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted vs consummated money laundering regarding dismantled stolen car parts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by two defendants against a lower court conviction for money laundering. The defendants argued they should be charged with attempted money laundering or simple receipt rather than consummated money laundering. The court upheld the conviction because dismantling parts of a stolen car with missing identification plates constitutes the consummated act of obstructing the identification of illicit origin.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of money laundering is consummated when operations are performed to obstruct the identification of illicit origin, even if the vehicle's identification data were already missing prior to the act.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering consummation attempted crime distinction obstructing identification stolen vehicle dismantling criminal appeal dismissal indagine per furto tentato furto occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 bis cod. pen.
Il suddetto orientamento è confermato da altri interventi secondo cui risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle predette considerazioni le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio difensore, che, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp att.
art. 648 bis cod.pen
Orbene, ritiene questa Corte che così ricostruito il panorama giurisprudenziale l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta sicuramente ritenere l'avvenuta consumazione del delitto contestato di cui all'art. 648 bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle predette considerazioni le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021
Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013
provenienza" che non indica un evento etiologicannente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, Rv.
Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GADALETA PASQUALE nato a ROMA il 06/08/1962 DANUSHI RENATO nato il 26/08/1981 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 14 maggio 2021 la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia dello stesso tribunale monocratico del 18 dicembre 2020 che aveva condannato Gadaleta Pasquale e Danushi Renato alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del reato di concorso in riciclaggio per avere smontato i pezzi di una autovettura di provenienza furtiva. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio difensore, che, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato posto che avrebbe dovuto ritenersi l'ipotesi della semplice ricettazione ovvero al più del solo tentativo di riciclaggio non essendo stato perfezionato il delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 D ricorso è infondato, e deve, pertanto, essere respinto. \/ Ed invero, quanto alla prima doglianza la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come alcun riscontro abbia avuto la tesi della sussistenza nei fatti di causa della semplice ricettazione, per provare la quale avrebbe dovuto essere dimostrato che gli imputati avevano ricevuto i diversi pezzi della vettura rubata già smontati; così che la responsabilità ex art. 648 bis cod.pen. risulta affermata tenuto conto della condotta di alterazione e smontaggio della vettura in cui venivano sorpresi intenti ad operare i due imputati con ruoli diversi.

Più complesso si rileva invece la soluzione della seconda doglianza in tema di consumazione e tentativo del delitto di riciclaggio; secondo l'orientamento seguito dalla corte di appello il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; e proprio in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963 - 01).

Il suddetto orientamento è confermato da altri interventi secondo cui risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata; in quest'ultimo caso la motivazione ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" che non indica un evento etiologicannente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, Rv. 258340 - 01).

Secondo un altro orientamento invece risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata; va precisato però che tale principio è stato affermato in relazione ad una fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Rv. 274254 - 01).

Orbene, ritiene questa Corte che così ricostruito il panorama giurisprudenziale l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta sicuramente ritenere l'avvenuta consumazione del delitto contestato di cui all'art. 648 bis cod.pen. poiché, secondo la conforme descrizione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, i due imputati vennero sorpresi ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura che risultava già mancante delle targhe identificative e con il blocco motore totalmente smontato; così che per individuarne l'origine, poi risultata illecita perché oggetto di precedente furto, furono necessarie ulteriori indagini tese appunto ad individuare il numero di telaio cui era accoppiato il blocco motore nonché il numero originario delle targhe.

Ne consegue affermare che nella condotta accertata di smontaggio di pezzi di un'autovettura cui risulta già asportato il blocco motore e le targhe identificative è già consumata l'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del mezzo sicchè. corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti nei termini operati dalla corte di merito. Alla luce delle predette considerazioni le impugnazioni devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc