Cassation court dismisses appeal claiming notification nullity due to service to counsel instead of defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime under Article 55, paragraph 9, of Legislative Decree 231/2007. The appellant argued that the second-instance citation was null because it was served only to the defense counsel rather than the defendant at his elected domicile. The court rejected this claim, ruling that the notification was validly effected via deposit at the town hall and registered mail, which satisfies the requirements for effective service even when directed to counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161, 179, 184 c.p.p.; The absolute nullity of citation does not arise merely from the violation of rules on execution modes if the act effectively determined the defendant's knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI VIRGILIO LUCA nato a L'AQUILA il 12/10/1985 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avvocato Silvia Gioia concludeva con note scritte insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna del Di Virgilio per il reato previsto dall'art. 55, comma 9, del D.Ivo n. 231 del 2007.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 cod. proc. pen.): Il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., senza effettuare alcuna verifica presso il domicilio eletto dall'imputato; la nullità della notifica del decreto di citazione in appello - che non sarebbe stata notificata all'imputato imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, la notifica all'imputato risulta perfezionata con la procedura prevista dall'art. 157 comma 8 cod. proc. pena (deposito presso la Casa comunale ed invio della raccomandata). Il ricorrente non contestava la legittimità della procedura di notifica adottata (sotto questo profilo il ricorso è generico), ma il fatto che la stessa fosse stata effettuata al difensore invece che all'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., circostanza che non trova conforto negli atti processuali, dato che la procedura di notifica all'imputato veniva effettuata ai sensi dell'art, 157 comma 8 cod. proc. pen. mentre quella al difensore attraverso l'invio di una comunicazione via "pec" a lui specificamente diretta.
Non si versa dunque in un caso di "omessa" notificazione, l'unica che determina la nullità assoluta invocata. Sul tema si riafferma, infatti, che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria dì cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.
U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i