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Sentenza — n. 11270/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for extortion defendants regarding sentencing mitigation and procedural flaws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11270/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals filed by Scarano, Pecovella, and Riccio inadmissible. The appellants argued for additional mitigating circumstances and procedural errors, but the appellate court had already recognized specific leniency for their post-crime conduct while rejecting generic mitigating factors due to their significant role in the investigation and the severity of the facts. The Supreme Court upheld the lower court's reasoning, citing established jurisprudence that prevents balancing generic mitigating circumstances against rigid statutory aggravating factors or the appellants' substantial contribution to the crime.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis. 1, comma terzo, cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; The court holds that generic mitigating circumstances cannot prevail over rigid statutory aggravating factors, and appellants' significant role in the investigation precludes recognition of minimal participation mitigation.

Parole chiave

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extortion sentencing mitigating circumstances aggravating factors concurrent participation inadmissible appeal post-crime conduct balancing test partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 416 bis. 1, comma terzo, cod. pen.
ravvedimento attuoso, art. 416 bis. 1, comma terzo, cod. pen.), ha confermato il negativo giudizio già diffusamente argomentato dal giudice di primo grado in motivazione (pag.
Art. 114 cod. pen.
violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con il quale si chiedeva di riconoscere all'imputato la circostanza attenuante della partecipazione concorsuale di minima importanza (art. 114 cod.
Art. 5
art. 62 bis cod. pen
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto assorbita la valenza attenuante delle circostanze innominate (art. 62 bis cod. pen.) nel più ampio alveo diminuente della attenuante c.d.
art. 114 cod. pen
violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con il quale si chiedeva di riconoscere all'imputato la circostanza attenuante della partecipazione concorsuale di minima importanza (art. 114 cod.
art. 133 cod. pen
primo grado), valorizzando il ruolo svolto dall'imputato nella realizzazione dei fatti, il numero e la gravità delle imputazioni, così attingendo al "serbatoio" di criteri valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998
Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017
Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017 - dep.
Sez. 2, n. 27808, del 14/3/2019
Il che risponde alla costante esegesi che di tale concorrenza ha dato questa Corte (Sez. 2, n. 27808, del 14/3/2019, Rv.
Sez. 5, n. 1703, del 24/10/2013
276111; Sez. 5, n. 1703, del 24/10/2013, Rv.
Sez. 5, n. 34574, del 13/7/2010
258958; Sez. 5, n. 34574, del 13/7/2010, Rv.
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv.
Sez. 2, n. 29609, del 9/4/2019
Sez. 2, n. 29609, del 9/4/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: SCARANO Tammaro, nato in Aversa il 19/7/1986, PECOVELLA Aniello, nato in Aversa il 15/4/1994, RICCIO Santo, nato a Napoli, il 28/4/1985; avverso la sentenza del 16/7/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti, lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, intervenuta (per Pecovella e Riccio) a seguito di rinuncia ai motivi principali di impugnazione svolti in tema di accertamento della responsabilità per i fatti estorsivi descritti in imputazione, che ha riformato (per Pecovella e Riccio) la sentenza di condanna emessa dal primo giudice in data 11 novembre 2019, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ed ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di Scarano Tammaro, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo a motivi della impugnazione i vizi di violazione della legge sostanziale e di motivazione, in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1. Tammaro Scarano, 1.1. manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto assorbita la valenza attenuante delle circostanze innominate (art. 62 bis cod. pen.) nel più ampio alveo diminuente della attenuante c.d. del ravvedimento attuoso (art. 416 bis.1, comma terzo, cod. pen.), così rigettando il richiesto riconoscimento delle circostanze generiche in regime di concorrenza con la già riconosciuta attenuante speciale; la Corte avrebbe viceversa dovuto riconoscere il doppio regime attenuante in ragione del virtuoso ed attuoso comportamento processuale post delictum, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale richiamata (sent. n. 183/2011);

2. Aniello Pecovella, 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con il quale si chiedeva di riconoscere all'imputato la circostanza attenuante della partecipazione concorsuale di minima importanza (art. 114 cod. pen.), laddove era stato evidenziato il minimo e poco efficace contributo offerto dal Pecovella alla realizzazione delle fattispecie estorsive indicate ai capi 3 e 4 dell'imputazione;

3. Santo Riccio, 3.1. i medesimi vizi sono dedotti dal Riccio per avere la Corte negato prevalenza alle richieste circostanze attenuanti generiche, così limitando fortemente la efficacia diminuente delle riconosciute circostanze, valorizzate anche in ragione della condotta processuale assunta nel grado di appello dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La rinuncia intervenuta in appello (Pecovella e Riccio) ai motivi principali di gravame (art 589 comma 2, cod. proc. pen.) spesi in ordine alla responsabilità per i fatti contestati determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, in ragione della rinunzia ai motivi principali di impugnazione, deve ritenersi non essergli devoluto. I residui motivi di appello svolti in tema di riconoscimento di un più favorevole trattamento circostanziale e e conseguente più mite sanzione, non oggetto di rinuncia, sono viceversa stati adeguatamente presi in considerazione dalla Corte di merito, che ha svolto su ciascuno dei punti dedotti attenta valutazione. 1.1.

La Corte territoriale, sull'unico motivo di gravame svolto da Tammaro Scarano (auspicata concorrenza delle circostanze attenuanti generiche, art. 62 bis cod. pen., e della circostanza ad effetto speciale del c.d. ravvedimento attuoso, art. 416 bis. 1, comma terzo, cod. pen.), ha confermato il negativo giudizio già diffusamente argomentato dal giudice di primo grado in motivazione (pag. 138 e 139 sent. primo grado), valorizzando il ruolo svolto dall'imputato nella realizzazione dei fatti, il numero e la gravità delle imputazioni, così attingendo al "serbatoio" di criteri valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen..

La ravveduta ed efficacemente collaborativa condotta post delictum è stata viceversa apprezzata nel merito ed ha fondato il riconoscimento della attenuante ad effetto speciale del c.d. ravvedimento attuoso. Orbene, non è qui in discussione la astratta compatibilità dell'attenuante della prevista dall'art. 416 bis.1, terzo comma, cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche, salvo il percorso da seguire per calcolarne il concorrente effetto diminuente (Sez. U., n. 10713, del 25/2/2010, ric. Contaldo, Rv. 245930). Sul punto si conferma il consolidato indirizzo secondo cui in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante speciale del c.d. ravvedimento attuoso, si fondano su distinti e diversi presupposti.

Le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Mentre l'art 62 bis, cod. pen., attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante speciale è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell'attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998 - dep. 19/02/1999, Favaloro M, Rv. 212531;

Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017 - dep. 22/09/2017, Aruta e altri, Rv. 271099). Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, la Corte di merito (in perfetta consonanza argomentativa con il giudice di primo grado) riconosceva i benefici sanzionatori conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non riteneva esistenti gli elementi per la concessione delle attenuanti generiche cui ostavano ed ostano il ruolo di rilievo svolto nelle vicende investigare e la concreta gravità dei fatti ascritti (sentenza di primo grado, pag. cit.).

Il che risponde alla costante esegesi che di tale concorrenza ha dato questa Corte (Sez. 2, n. 27808, del 14/3/2019, Rv. 276111; Sez. 5, n. 1703, del 24/10/2013, Rv. 258958; Sez. 5, n. 34574, del 13/7/2010, Rv. 248176). Il motivo di ricorso che con tali argomentazioni non si confronta è dunque inammissibile.

2. Del pari inammissibile è il motivo proposto nell'interesse di Aniello Pecovella, avendo la Corte territoriale sul punto efficacemente argomentato, sulla base di dati esplicitamente emergenti dagli atti utilizzabili, che il ruolo concorsuale svolto dal Pecovella nella realizzazione dei fatti di cui ai capi 3 e 4 non fu affatto minimale o meramente residuale, avendo questi concorso con il suo segmento di condotta al perfezionamento delle fattispecie contestate (da ultimo sul punto v. Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857, che si richiama anche per la messe di precedenti conformi citati in motivazione e nella nota a cura del c.e.d.).

3. Il motivo proposto nell'interesse di Santo Riccio non tiene conto del fatto che le circostanze attenuanti generiche invocate con i residui motivi di appello non oggetto di rinunzia, sono state così riconosciute dalla Corte, che non ha peraltro tenuto conto del divieto di bilanciamento che presiede ai criteri di calcolo indicati ai commi primo e secondo dell'art. 416 bis. 1, cod pen.. Si tratta infatti di circostanza aggravante "rigida" o "privilegiata", «le circostanze attenuanti diverse da ... non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti», che esclude ogni ipotesi di bilanciamento (sul punto v. Sez. 2, n. 29609, del 9/4/2019, Rv. 276575), che la Corte di merito ha dunque operato in contrasto con il chiaro dettato normativo.

4. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del