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Sentenza — n. 11267/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal conviction, rejecting vague motivation claims and conditional suspension denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Rachi Vasile Andrei against a partial reform of his criminal conviction for aggravated robbery and assault. The appellant argued that the appellate court's reasoning was flawed regarding the lack of evidence for the victim's version and the denial of a suspended sentence due to employment issues. The court dismissed these claims as inadmissible because they merely attacked the persuasiveness of the lower court's evaluation rather than citing a manifest illogical contradiction or a lack of essential motivation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely question the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning without demonstrating a manifest illogical contradiction or a lack of essential motivation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility manifest illogical contradiction suspended sentence denial appellate court reasoning criminal conviction reform infrazione privilegiata omissione di soccorso favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 596 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RACHI Vasile Andrei, nato in Romania il 29/04/1989 avverso la sentenza emessa il 17/12/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale, e la declaratoria di inammissibilità nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2019, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 03/10/2012, con la quale RACHI Vasile Andrei e SAMU Gheorghe erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate loro ascritti in concorso. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di lesioni, medio tempore estintosi per prescrizione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il RACHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per non essersi realmente confrontata con le deduzioni difensive in ordine alla mancanza di riscontri alla versione delle persone offese, al mancato rinvenimento del portafogli, all'insussistenza di un contributo concorsuale del RACHI alla sottrazione del portafogli posta in essere dal SAMU. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale. Si censura la contraddittorietà del riferimento alla mancanza di una stabile attività lavorativa, dato che la Corte d'Appello procedente aveva revocato la misura dell'obbligo di presentazione applicato al RACHI proprio al fine di consentirgli lo svolgimento di attività lavorativa.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso, contenente doglianze volte a censurare il merito delle valutazioni della Corte, e l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla residua censura, condividendo le argomentazioni svolte dalla difesa.

4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi sulla mancanza di motivazione in ordine alla minima entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, e al mancato ritrovamento della refurtiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, occorre richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr.

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Meramente reiterative risultano poi sia le censure imperniate sul mancato rinvenimento del portafogli (circostanza ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale, tenuto conto del tempo trascorso prima dell'arrivo degli operanti e delle difficoltà frapposte a questi ultimi da numerosi soggetti presenti al campo nomadi), sia quelle volte a confutare la sussistenza di un effettivo contributo causale del ricorrente nell'apprensione del portafogli (avendo la Corte ben ricondotto il ruolo del RACHI alla complessiva dinamica descritta dalle persone offese, secondo cui l'odierno ricorrente aveva improvvisamente sferrato un pugno al torace del RISTEA, e di tale situazione aveva approfittato il SAMU per prelevare il portafogli dalla tasca di quest'ultimo, e per poi colpire anche la LACATUS che cercava di difendere il RISTEA frapponendo il proprio corpo: cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

3. Per quanto riguarda la residua censura, deve osservarsi che, se è vero che il riferimento alla mancanza di attività lavorativa non risulta in linea con quanto disposto in sede di revoca della misura cautelare, è anche vero che il giudizio prognostico negativo che aveva determinato il rigetto della richiesta di sospensione condizionale era stato formulato, anzitutto, avuto riguardo alla "gravità del fatto mostrata nell'usare violenza, in concorso con altra persona, nei confronti di due persone avvalendosi della reciproca forza intimidatrice" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Si tratta di considerazioni ampiamente suffragate dalla concreta ricostruzione della rapina ascritta al ROCHI, in sé idonee a giustificare il rigetto della sospensione condizionale.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 febbraio 2022 Il Consig