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Sentenza — n. 11014/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per essere il fatto stato qualificato come tentata rapina anziché tentato furto, pur essendosi trattato di reazione istintiva di poca consistenza, senza la finalità di conseguire l'impunità;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 11014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina reato di coazione infrazione privilegiata circostanza attenuante delitto commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Giova precisare al riguardo che questa Corte ha già affermato che, in tema di rapina impropria, la violenza, necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BEN AMMAR KHIRA, nata in Tunisia il 7 aprile 1975 avverso la sentenza emessa il 23 luglio 2020 dalla Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Delia Cardia, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23 luglio 2020 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 13 luglio 2015 dal Tribunale della stessa città, con cui BEN AMMAR KHIRA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di tentata rapina impropria. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che dedotto i seguenti motivi:

1) erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per essere il fatto stato qualificato come tentata rapina anziché tentato furto, pur essendosi trattato di reazione istintiva di poca consistenza, senza la finalità di conseguire l'impunità;

2) erronea applicazione degli articoli 163, 164 e 175 cod. pen. nonché manifesta e logicità della motivazione, per non essere state riconosciute la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, pur essendo l'imputata incensurata e il fatto contestato di assoluta lievità sotto il profilo della condotta, del danno e dei motivi a delinquere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è privo di specificità, in quanto la ricorrente non si è confrontata con le argomentazioni formulate dalla Corte d'appello, che ha posto in rilievo che la condotta in esame è stata connotata da violenza, avendo l'imputata tirato la borsa addosso all'addetto alla sicurezza e avendogli strappato la maglietta. In ragione della violenza esercitata, la menzionata Corte ha ritenuto sussistente la rapina anziché il furto, di cui la violenza non è elemento costitutivo. Giova precisare al riguardo che questa Corte ha già affermato che, in tema di rapina impropria, la violenza, necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa, al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo.

In particolare, si è ritenuta configurata la rapina impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale aveva già caricato la merce sottratta (Sez. 2, n. 14901 del 19/3/2015, Rv. 263307). 1.2 Anche il secondo motivo è privo di specificità. La Corte d'appello ha denegato gli invocati benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, avendo ritenuto di non potere formulare una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputata, in difetto di elementi valorizzabili a tal fine.

Siffatta motivazione sfugge ad ogni rilievo censorio. La concessione dei benefici in questione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi ma esige elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. In altri termini, al fine del riconoscimento dei benefici de quibus, proprio in ragione della loro natura di beneficio, non è sufficiente l'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma si richiedono invece elementi di segno positivo, che, nel caso in esame, la Corte del merito non ha ravvisato come sussistenti.

Del resto, la stessa imputata, nell'atto di appello, al fine della concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, aveva indicato circostanze del tutto generiche.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden Giuseppina