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Sentenza — n. 10984/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10984/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZARA Salvatore, nato a S. Maria Capua Vetere il 10/01/1995 avverso la sentenza emessa il 14/10/2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14/10/2020, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (accogliendo l'istanza di pena concordata con il Procuratore Generale, formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza emessa in data 05/07/2018 dal G.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale - per quanto qui rileva - ZARA Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata e porto abusivo di coltello a lui ascritti in concorso.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 10984/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale differimento dell'esecuzione della pena estensione della procedura violazione dei diritti procedurali sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 14/10/2020, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (accogliendo l'istanza di pena concordata con il Procuratore Generale, formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza emessa in data 05/07/2018 dal G.i.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZARA Salvatore, nato a S. Maria Capua Vetere il 10/01/1995 avverso la sentenza emessa il 14/10/2020 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14/10/2020, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (accogliendo l'istanza di pena concordata con il Procuratore Generale, formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza emessa in data 05/07/2018 dal G.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale - per quanto qui rileva - ZARA Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata e porto abusivo di coltello a lui ascritti in concorso.

2. Ricorre per cassazione lo ZARA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla nullità determinata dalla mancata comunicazione all'imputato del rinvio "fuori udienza" disposto dalla Corte territoriale (dal 11/05/2020 al 14/10/2020).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Suprema Corte ha di recente chiarito che «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, appare evidente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, atteso che all'udienza del 14/10/2020 il difensore dello ZARA - lungi dal dedurre la nullità derivante dall'omesso avviso, come sarebbe stato necessario ai sensi delle disposizioni richiamate nella massima - si è avvalso della procura speciale rilasciatagli dal ricorrente per la definizione del processo con il c.d. patteggiamento in appello.

3. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigl r'e)estensore Il Pre dente Vittori 'Pazienza Geppino DEPOSITA