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Sentenza — n. 10366/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10366/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza 7 maggio 2019 dal Tribunale di Trani in relazione a fattispecie di rapina. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PATRUNO Spiridone, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. Il ricorrente afferma che la somma sottratta risultava essere di 134 € e quindi avrebbe dovuto essere riconosciuta tale circostanza. Sul punto, la Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria evidenziando, da una parte, che sussistevano i presupposti per il riconoscimento di tale circostanza e, dall'altra, negandone il riconoscimento perché l'entità della somma era stata valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Delia Cardia - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 10366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui è legittimo tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti purché tale valutazione riguardi aspetti diversi del trattamento sanzionatorio (quali la determinazione della pena base e l'applicazione di circostanze) potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 3.1.

Parole chiave

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attenuazione della pena contravvenzione bagatellare pena con condizionale parziale ripudiazione obbligo di ridurre il danno condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATRUNO SPIRIDIONE nato a TRANI il 14/10/1995 avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha chiesto dichiararsi li,inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza 7 maggio 2019 dal Tribunale di Trani in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PATRUNO Spiridone, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. Il ricorrente afferma che la somma sottratta risultava essere di 134 € e quindi avrebbe dovuto essere riconosciuta tale circostanza. Sul punto, la Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria evidenziando, da una parte, che sussistevano i presupposti per il riconoscimento di tale circostanza e, dall'altra, negandone il riconoscimento perché l'entità della somma era stata valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Delia Cardia - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta incontestato che la Corte abbia escluso la possibilità di valutare due volte in relazione al riconoscimento di diverse circostanze attenuanti - lo stesso elemento fattuale.

3. Risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui è legittimo tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti purché tale valutazione riguardi aspetti diversi del trattamento sanzionatorio (quali la determinazione della pena base e l'applicazione di circostanze) potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 3.1.

Risulta altrettanto consolidato il principio per cui non risulta possibile, come nel caso di specie, valutare due volte lo stesso elemento fattuale ai medesimi fini con la conseguente impossibilità di applicare contemporaneamente plurime e diverse circostanze in conseguenza della valorizzazione del medesimo elemento (cfr. Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sent. n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508).4.. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in ma, il 15 febbraio 2021 Il Consiglieri estensore Il Presidente (Vincenzo T tine