Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal violation or illogical reasoning regarding evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court's decision to annul a detention order, arguing the trial court ignored significant evidence of guilt. The Supreme Court rejected the appeal, ruling it inadmissible because the appellant failed to demonstrate a specific legal violation or a manifestly illogical assessment of the evidence. The court emphasized that appellate review cannot substitute its own evaluation of witness credibility or factual circumstances for those of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the sufficiency of indicia of guilt is inadmissible unless it proves a specific violation of law or a manifest illogicity in the reasoning, as the Supreme Court cannot re-evaluate the weight of evidence or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza c/ BOT Iulian nato in Romania il 02/12/1980 BOT Zlato nato in Romania il 23/12/1968 avverso l'ordinanza del 03/09/2021 del Trib. Libertà Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore di Bot Iulian, avv. Andrea Frank del foro di Padova, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/09/2021 il Tribunale di Venezia, sezione distrettuale del riesame, accoglieva il ricorso proposto nell'interesse di Bot Iulian e Bot Zlato e, per l'effetto, annullava l'ordinanza emessa in data 23/07/2021 dal Gip del Tribunale di Vicenza, applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di associazione a delinquere, con ruolo apicale, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio, in danno di una pluralità di soggetti appartenenti alla etnia Rom, comune agli indagati, e, in particolare del nucleo familiare Popescu Caldaras (capo 1), di estorsione tentata e consumata (capi 2 e 10), di minacce (capo 5).
2. Avverso l'ordinanza di riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza, da ritenersi invece sussistenti sulla base non solo delle dichiarazioni delle persone offese ma di numerosi altri elementi di indagine a carico degli indagati (video allegati alle denunce, dialoghi tradotti in italiano da un interprete nominati dalla Procura); quadro probatorio rilevante per il reato associativo e per l'estorsione di cui al capo 10), rispetto al quale era stata sottovalutata, in particolare, la testimonianza di Mititelu Emil George.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo all'evidenza infondato.
2. Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dì colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare (o a negare) la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass.
Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti (cfr. ex multis Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460). 2.1 Ne consegue che:
a) la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono - come nel caso di specie - nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice 2 di merito - Cass. Sez. F, sent. n.. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698.
3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Il Tribunale, infatti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, sulla base di elementi che in realtà sfuggono alle considerazioni della Procura ricorrente sì che il motivo risulta anche generico: sono stati esaminati atti non sottoposti all'attenzione del gip (denunce, documenti, filmati) che hanno reso incerti i contorni delle vicende in oggetto, da inquadrarsi nell'ambito di una ventennale faida familiare, con reciproche rivendicazioni economiche; sono state evidenziate le ragioni che rendono quanto meno poco attendibili le dichiarazioni dei dichiaranti dell'accusa Mititelu (uomo di fiducia e detentore di armi per conto delle persone offese) e Popescu Oana Cristina (pag. 7 dell'ordinanza impugnata);
è stato, inoltre, valutato il tenore dell'informativa dei Carabinieri di Rosà e delle allegate traduzioni, rapportato alle varie fasi di una saga, al fine di escludere una ricostruzione univoca dei rapporti tra le due famiglie o, comunque, di accertare con sufficiente gravità la volontà degli indagati di imporre, unitamente ad altri, il proprio predominio ed assoggettamento economico sull'altro gruppo.
4. In particolare, il ricorso non indica le ragioni idonee a confutare la affermata parzialità degli atti di indagine valutati dal primo giudice, per i profili specifici indicati nell'ordinanza impugnata, sì da escludere quelle possibili ricostruzioni alternative che compromettono ad avviso del tribunale il grave quadro indiziario; il riferimento è a tal fine, oltre che alle denunce degli indagati ed ai relativi allegati, agli interrogatori resi ex art. 294 cod. proc. pen. dai due coindagati Ciurariu che accreditano la versione di una aggressione proveniente dai Popescu. Inoltre, a fronte di fatti circoscritti nel tempo e non recenti, non sono esplicitate le ragioni idonee a giustificare la misura cautelare restrittiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere