Cassation annuls lower court decision on prescription limits for receipt crime due to incorrect calculation of maximum term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a lower court ruling that declared the receipt crime prescribed, arguing the maximum prescription period was miscalculated. The court found the trial judge erred by applying a seven-year and six-month limit instead of the correct ten years derived from the statutory penalty and interruption rules. Consequently, the cassation court annulled the judgment and remanded the case for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 161, secondo comma cod. pen.; Art. 569, comma 4 cod. proc. pen.: The maximum prescription term for the crime of receipt is calculated by adding one quarter to the statutory penalty and accounting for any interruption, resulting in a ten-year limit rather than seven years and six months when the underlying theft occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila c/ Cappelletti Maurizio nato ad Avezzano il 16/03/1988 avverso la sentenza del 16/07/2021 del Tribunale di Avezzano visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2021 il Tribunale di Avezzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cappelletti Maurizio perché estinto per prescrizione il reato di ricettazione a lui ascritto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila eccependo la violazione di legge con riferimento al calcolo del termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione contestato, commesso in data 24/07/2013.
3. Il ricorso è fondato.
4. Erroneamente il tribunale, peraltro uniformandosi alla richiesta del PM .di udienza, ha ritenuto decorso il termine di prescrizione del reato, determinato in sette anni e sei mesi. Avendo riguardo alla pena stabilita dalla legge (art. 157 cod. pen.) ed all'aumento di un quarto (art. 161, secondo comma cod. pen.), il termine massimo è invece di dieci anni (anni 8, pena edittale massima prevista per la ricettazione + anni 2 per effetto della interruzione). Essendo stato il reato accertato il 24/07/2013 e risalendo il furto degli oggetti all'11/07/2013, è evidente che alla data della pronuncia della sentenza impugnata, il 16/07/2021, il delitto di ricettazione non si era prescritto, evento estintivo non verificatosi neanche all'attualità.
5. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Luig',Ago macch