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Sentenza — n. 9970/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9970/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • AVEMARIA Amedeo nato a Torre del Greco il 07/01/1974 avverso la sentenza del 24/02/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24/02/2020 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale l'imputato appellante Avemaria Amedeo era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, per costante giurisprudenza di questa corte il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (ex multis Cass. sez. 2, Sentenza n. 36286 del 21/09/2010 - dep. 11/10/2010 - Rv. 248536).

Parole chiave

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contraffazione di merci falsa testimonianza truffa aggravata attendibilità dei testimoni frode all'imposta sul valore aggiunto inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il quinto motivo è estraneo all'appello e proposto per la prima volta in sede di legittimità (la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
217266); consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma .che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • AVEMARIA Amedeo nato a Torre del Greco il 07/01/1974 avverso la sentenza del 24/02/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24/02/2020 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale l'imputato appellante Avemaria Amedeo era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo innanzitutto la prescrizione del reato, commesso in data 26/10/2012. Inoltre, la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa: l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ciotti, avendo costui riferito su fatti appresi da terzi; l'affermazione di responsabilità sulla base dell'inattendibile chiamata in correità da parte dell'imputata Cicala Sabina; la ritenuta sussistenza della prova in ordine agli artifici ed ai raggiri; il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen; la determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il secondo motivo è aspecifico. Nell'ipotesi, infatti, in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 2, sent. n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017 - Rv. 269218); specificazione estranea al motivo in esame, a fronte peraltro del compendio probatorio dettagliatamente riportato nella sentenza di primo grado, richiamato nella pronuncia di appello.

In ogni caso, per costante giurisprudenza di questa corte il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (ex multis Cass. sez. 2, Sentenza n. 36286 del 21/09/2010 - dep. 11/10/2010 - Rv. 248536).

5. Il terzo ed il quarto motivo ripropongono questioni di merito, adeguatamente esaminate nei precedenti gradi di giudizio, in termini corretti, esenti da rilievi sul piano logico e giuridico. È stata dimostrata infatti - sulla base delle prove dichiarative e documentali in atti - la condotta truffaldina (vendita di finti oggetti in oro artificiosamente presentati come autentici), ascrivibile all'imputato (fornitore degli oggetti ed organizzatore, insieme al complice Papi Giuseppe, della truffa ai danni di negozi "compro oro").

6. Il quinto motivo è estraneo all'appello e proposto per la prima volta in sede di legittimità (la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - Cass. sez. 2, sent. n. 21465 del 20/03/2019 - dep. 16/05/2019 - Rv. 275782).

7. Del tutto generico il rilievo sul trattamento sanzionatorio, a fronte della congruità della pena, prossima al minimo edittale.

8. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (primo motivo di ricorso - Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma .che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Agosti