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Sentenza — n. 9959/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and failure to challenge first-instance findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense merely requested a re-evaluation of existing evidence without introducing new facts. The appellant argued that the second-instance court ignored the lack of video identification and the timing of SIM card possession, yet the appellate court had already examined the same probative material and reached the same conclusion as the first instance. The Court ruled that since the appellate decision did not reform the first-instance judgment on the contested points, the appellant could not raise these evidentiary issues in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: In cassation proceedings, a mere re-evaluation of the probative record is not permitted; a violation of reasoning can only be raised if the second-instance court has reformulated the first-instance decision on the specific points in question.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal double conformity principle re-evaluation of evidence devolutum limitation cassation procedural rules usurpazione d'identità indagine per furto assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen
Ribadito il principio secondo il quale in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi
"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv.
Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci
Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv.
Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina
237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez.
Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANTONIO RICCARDO nato a VENOSA il 05/02/1962 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. FABIO VIGLIONE, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Bruno Antonio Riccardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 30/01/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato, unitamente a Minutiello Rocco e Bonaccio Marcello (non ricorrenti), era stato condannato per rapina aggravata e furto aggravato: in base al capo di imputazione, la rapina era stata commessa in una filiale della Banca Carire situata in Fidenza e il furto riguardava l'autovettura usata dai due rapinatori per allontanarsi dalla banca. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che nell'atto di appello si era rilevato che la responsabilità del ricorrente era basata sul rinvenimento in suo possesso di una SIM relativa ad una scheda telefonica usata per contattare gli altri due imputati, malgrado il mero rinvenimento della scheda a distanza di due mesi dai fatti non dimostrasse che lo stesso ne fosse in possesso in precedenza e nonostante nessuno avesse riconosciuto nel Bruno uno dei due rapinatori: su tali argomentazioni difensive la sentenza di appello taceva, rifugiandosi in argomentazioni logiche e deduttive che sembravano dotate di stabilità solo perché non si confrontavano con gli argomenti difensivi. 1.2 II difensore lamenta l'omesso confronto del parametro della concordanza dell'indizio sopra richiamato con gli altri, cioè con la mancata individuazione del ricorrente nei filmati della banca ed il mancato riconoscimento da parte dei testimoni e dei carabinieri che avevano visionato il filmato, e con la confessione di Minutiello che aveva affermato di aver commesso la rapina insieme ad un soggetto albanese di nome Alex; era poi evidente il salto logico nel ragionamento della Corte di appello, laddove partendo da un fatto noto (la detenzione dell'utenza telefonica) non solo ne desumeva un primo fatto ignoto (la presenza del ricorrente nell'istituto di credito), ma da quello pretendeva di ricavarne un secondo fatto ignoto (il contenuto delle conversazioni telefoniche, aventi presunto tenore di correità nel fatto delittuoso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). Ribadito il principio secondo il quale in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thenna probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (vedi, da ultimo, 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020, Piras, Rv. 280414 - 01), si deve rilevare che la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente in base ad una serie di indizi, ravvisati: nel possesso da parte di Bruno, due mesi dopo i fatti contestati, della scheda telefonica utilizzata per conversazioni con i due coimputati (Minutiello e Bonanno), osservando che nessuna credibile spiegazione alternativa era stata data sul fatto che la scheda non appartenesse a lui (neppure nel ricorso viene chiarito su quando Bruno sia entrato in possesso della scheda); nei contatti telefonici tra Eionaccio e Bruno subito dopo che il primo aveva eseguito il sopralluogo presso la banca e dopo la commissione della stessa; nella presenza di Bruno a Fidenza (come attestato dall'aggancio delle celle telefoniche), nella chiamata fatta da Bruno a Minutiello (reo confesso) venti minuti dopo la rapina.

Inoltre si deve considerare che, se davvero Bruno fosse entrato in possesso della scheda telefonica dopo la rapina, non si spiega come mai nei giorni precedenti e successivi alla rapina vi fossero contatti telefonici tra Bruno e Minutiello (che ha ammesso di avere rapporti di amicizia con Bruno); si deve pertanto ribadire che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probaitorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636;

Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme