Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9548/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9548/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 14/04/2021, il Tribunale di Palermo, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 26/03/2021 nei confronti di DI MARIA Orazio, in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata a lui ascritto in concorso. In particolare, il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., in relazione al n. 3 del terzo comma dell'art. 628 dello stesso codice, sostituendo la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9548/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato posto in rilievo, al riguardo, il fatto che la persona offesa aveva mantenuto un atteggiamento scevro da enfatizzazioni circa la posizione del DI MARIA, rendendo dichiarazioni sostanzialmente analoghe in ordine alla presenza attiva del ricorrente nella fase decisiva in cui venne prospettata, dal MELI, la necessità di corrispondere la somma di 300 Euro, anche se questi non avesse svolto il lavoro di rimozione degli inerti di cui l'INZERILLO aveva bisogno, e in relazione al quale proprio il DI MARIA gli aveva di rivolgersi al MELI (cfr. il confronto delle dichiarazioni rese dall'INZERILLO, pag. 11 dell'ordinanza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
braccialetto elettronico inchiesta mascherata verbale di sequestro tentata estorsione sospensione dell'istruzione deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 14/04/2021, il Tribunale di Palermo, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p.
art. 274 cod. proc. pen
254506, secondo la quale «in tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: DI MARIA Orazio, nato a Palermo il 19/07/1984 avverso l'ordinanza emessa in data 14/04/2021 dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. Vianello Accorretti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/04/2021, il Tribunale di Palermo, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 26/03/2021 nei confronti di DI MARIA Orazio, in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata a lui ascritto in concorso. In particolare, il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., in relazione al n. 3 del terzo comma dell'art. 628 dello stesso codice, sostituendo la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico.

2. Ricorre per cassazione il DI MARIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale motivato in termini apparenti e apodittici, travisato le risultanze processuali in ordine alla ritenuta insussistenza di una "progressione accusatoria" della persona offesa INZERILLO, in ordine alla presenza e al ruolo in concreto svolto dal DI MARIA, tali da comprometterne l'attendibilità (si richiamano le contrastanti dichiarazioni della persona offesa in ordine alla presenza del ricorrente nel momento in cui il MELI ebbe a dirgli che, anche non svolgendo il lavoro convenuto, egli avrebbe comunque dovuto ricevere la somma di 300 Euro), Si lamenta inoltre l'esistenza di analoghe discrasie in ordine alla presenza del DI MARIA nella fase più compromettente dell'azione criminosa del MELI, censurando l'ordinanza per aver ritenuto tale presenza nonostante la stessa non fosse stata in alcun modo comprovata dalle intercettazioni, così come queste ultime avevano smentito sia le dichiarazioni della persona offesa secondo cui il DI MARIA avrebbe potuto incassare il danaro se l'INZERILLO non avesse trovato il MELI, sia il ruolo di regista o comunque di persona intesa a seguire l'intero sviluppo della vicenda, attribuito dal Tribunale al ricorrente. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del c.d. metodo mafioso. Muovendo dalla ritenuta natura soggettiva dell'aggravante, la difesa lamenta il mancato apprezzamento delle deduzioni svolte in sede di riesame a sostegno dell'insussistenza di condotte intimidatorie in capo al ricorrente da lui volute o colpevolmente ignorate. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di tipo probatorio e specialpreventivo. Si censura l'ordinanza per non aver dato conto della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, e per aver ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento nonostante all'INZERILLO fossero stati revocati i lavori di ristrutturazione che potevano costituire occasione di incontro tra i due.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.

2. E' qui opportuno richiamare, preliminarmente, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dal Tribunale (in piena sintonia con il G.i.p.) in ordine al compendio indiziario posto a fondamento della richiesta di misura cautelare, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risulta nze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 2.1. D'altra parte, il Tribunale - lungi dal motivare in termini meramente apodittici o autoreferenziali - ha diffusamente illustrato gli elementi a carico sottolineando che la loro acquisizione in una duplice fase investigativa (la prima culminata nell'arresto in flagranza del coimputato MELI al momento della consegna delle banconote da parte dell'INZERILLO, previamente fotocopiate; la seconda dedicata all'approfondimento della posizione del DI MARIA, già emersa dalle prime dichiarazioni della persona offesa e dalle risultanze captative) non aveva inciso sulla complessiva attendibilità del quadro indiziario.

E' stato posto in rilievo, al riguardo, il fatto che la persona offesa aveva mantenuto un atteggiamento scevro da enfatizzazioni circa la posizione del DI MARIA, rendendo dichiarazioni sostanzialmente analoghe in ordine alla presenza attiva del ricorrente nella fase decisiva in cui venne prospettata, dal MELI, la necessità di corrispondere la somma di 300 Euro, anche se questi non avesse svolto il lavoro di rimozione degli inerti di cui l'INZERILLO aveva bisogno, e in relazione al quale proprio il DI MARIA gli aveva di rivolgersi al MELI (cfr. il confronto delle dichiarazioni rese dall'INZERILLO, pag. 11 dell'ordinanza impugnata).

Proprio il ripetuto intervento del DI MARIA a sostegno delle richieste del MELI ha anzi indotto il Tribunale a ritenere che l'iniziale proposta contrattuale, formulata dal DI MARIA all'INZERILLO, fosse null'altro che uno "schermo presentabile" della richiesta estorsiva (cfr. pag. 12). Sotto altro profilo, il Collegio palermitano ha valorizzato il fatto che il MELI avesse chiarito all'INZERILLO, alla presenza del DI MARIA, di aver parlato con le persone presenti in piazza che, con la consegna del danaro, avrebbero garantito la protezione del cantiere della persona offesa (che aveva subito dei furti):sottolineando come una così "compromettente esternazione" del MELI, alla presenza del DI MARIA, non potesse trovare una spiegazione diversa dal diretto coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda estorsiva, anche considerando l'estrema prudenza con cui il MELI aveva comunicato all'INZERILLO di essere in grado di far cessare i furti in cantiere (cfr. pag. 13).

In definitiva, si è dinanzi ad una esposizione compiuta, oltre che del tutto priva di evidenti illogicità, delle ragioni poste a sostegno della decisione di conferma (quanto alla sussistenza della gravità indiziaria) dell'ordinanza applicativa della misura: ciò che rende incensurabile, in questa sede, la decisione medesima, esulando dai compiti di questa Suprema Corte - come ricordato in precedenza - ogni ulteriore verifica in ordine allo spessore degli elementi acquisiti.

3. Infondato è anche il motivo concernente l'applicazione dell'aggravante del c.d. metodo mafioso. Anche in ordine a tale aspetto, la motivazione della ordinanza impugnata risulta immune da rilievi qui deducibili, avendo valorizzato il complessivo contesto delinquenziale evocato, il passaggio (da una mera indicazione di subappaltare i rifiuti alla ditta del MELI) alla richiesta di danaro quale garanzia di immunità del quartiere, il richiamo a tal fine dell'incontro svoltosi con soggetti indicati quali referenti di zona, ecc. (cfr. pag. 14-15 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un iter motivazionale che non risulta vulnerato dai rilievi difensivi, peraltro imperniati sull'erroneo presupposto dell'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nella diversa ipotesi ivi considerata (finalità di agevolare il sodalizio di stampo mafioso).

4. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche quanto alle residue censure. Lungi dal limitarsi a sostenere il difetto di elementi idonei a rendere inapplicabile la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, dettata dall'art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen., il Tribunale ha compiutamente illustrato gli elementi ritenuti indicativi in senso opposto, valorizzando in chiave specialpreventiva le modalità della condotta (imposizione di una protezione correlata al controllo del territorio in cui il DI MARIA si trovava ad operare, gestendo un pub intestato ad un congiunto), e la commissione in data recentissima della condotta investigata; a sostegno della ritenuta sussistenza di esigenze probatoria, è stata valorizzata l'accertata capacità di intimidire la persona offesa, trovatasi nella necessità di soggiacere alle pretese estorsive.

Il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale risulta anche in questo caso immune da rilievi deducibili in questa sede, risultando comunque ultroneo - in presenza di una più che adeguata motivazione in ordine alle esigenze di prevenzione speciale - ogni approfondimento in ordine al fatto che alla persona offesa siano stati medio tempore revocati i lavori oggetto dell'appalto (cfr. sul punto Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506, secondo la quale «in tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio»).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process