Sentenza — n. 9547/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANel primo motivo la difesa deduce la nullità del decreto impugnato per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del procuratore generale alla difesa. La doglianza è fondata. La legge n.176/2020, di conversione del decreto-legge n.137/2020, ha reintrodotto all'art. 23 bis la disciplina del giudizio cartolare d'appello, già previsto dall'art. 23 del di 149/2020. Tale disciplina trova applicazione anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9547/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge in relazione all'art. 1 L. 1423/1956 con riferimento al giudizio di pericolosità quale presupposto di applicazione della misura di prevenzione reale. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 2 ter L. 575/1965 quanto al principio della correlazione temporale tra i fatti genetici della pericolosità e gli acquisti dei beni oggetto di ablazione. 1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 2 ter L. 575/1965 quanto all'erronea attribuzione al proposto dell'onere della prova della dimostrazione della liceità della provenienza dei beni oggetto della confisca.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MORELLI SANTE nato a PESCARA il 21/03/1959 BEVILACQUA ROSA nato a MILANO il 13/05/1962 avverso il decreto del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con decreto in data 8/1/2021, depositato il 5/10/2021, notificato in pari data, ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di PESCARA in data 7/12/2011, con il quale è stata applicata la misura di prevenzione della confisca nei confronti di BEVILACQUA ROSA e MORELLI SANTE 1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i proposti che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 23 bis comma 2, L. 176/2020 (D.L. 137/2020) e 666, comma 4, cod. proc. pen. 1.2.
Violazione di legge in relazione all'art. 1 L. 1423/1956 con riferimento al giudizio di pericolosità quale presupposto di applicazione della misura di prevenzione reale. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 2 ter L. 575/1965 quanto al principio della correlazione temporale tra i fatti genetici della pericolosità e gli acquisti dei beni oggetto di ablazione. 1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 2 ter L. 575/1965 quanto all'erronea attribuzione al proposto dell'onere della prova della dimostrazione della liceità della provenienza dei beni oggetto della confisca.
2. In data 3 gennaio 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa Mariella De Masellis, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la nullità del decreto impugnato per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del procuratore generale alla difesa. La doglianza è fondata. La legge n.176/2020, di conversione del decreto-legge n.137/2020, ha reintrodotto all'art. 23 bis la disciplina del giudizio cartolare d'appello, già previsto dall'art. 23 del di 149/2020. Tale disciplina trova applicazione anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Cialdella; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbue, Sez.2, n.43889 del 3/11/2021, Abramo). Nel caso di specie, nel quale le conclusioni scritte del Procuratore Generale non sono state comunicate ai difensori dei proposti e la nullità è stata tempestivamente eccepita nella prima occasione utile, costituita dal ricorso per Cassazione, si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.2. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso il 21/1/2022 Il Consig estensore Marco -or .1"."onaco - -