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Sentenza — n. 9546/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against special security surveillance measure due to insufficient motivation requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that appeals against preventive security measures require only a violation of law claim. The appellant argued the lower court's assessment of dangerousness was based on insufficient evidence and lacked logical coherence. The court rejected this, finding the appellate court's reasoning coherent and based on a comprehensive review of the appellant's criminal history and drug-related offenses.

Regesto Legislator

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Art. 10 D.Lvo 159/2011; Appeals against preventive security measures are admissible solely for violation of law, excluding complaints regarding the logic or completeness of the motivation unless it is entirely lacking or merely apparent.

Parole chiave

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preventive security measures violation of law standard insufficient motivation dangerousness assessment Cassation appeal admissibility collaboratore della Securitate controllo di sicurezza personale sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Lvo 159 del 2011
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello
260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini
279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv.
Sez. 6, n. 35044 del 8/03/2007, Bruno
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso
Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021, Marcucci
pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato)- ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine alla pericolosità del ricorrente così applicando correttamente i principi enucleati anche da ultimo dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021, Marcucci, 281842).
Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris
Giudizio questo che risulta essere adeguato e coerente tanto che le censure, reiterative delle medesime critiche già dedotte con l'atto di appello, si risolvono in una sollecitazione non consentita di procedere a una rilettura di quanto già adeguatamente valutato (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
sent. n. 321 del 2004
La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAPORTA COSIMO DAMIANO nato a BRINDISI (ITALIA) il 29/04/1986 avverso il decreto del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di LECCE, con decreto in data 8/7/2021, depositato 1'8/7/2021, notificato da ultimo il 16/7/2021, ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di LECCE in data 20/1/2020, con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con l'obbligo di soggiorno nei confronti di LAPORTA COSIMO DAMIANO.

1. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione per motivazione inesistente o apparente. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce che il giudizio di pericolosità del ricorrente, formulato in base a pochi precedenti penali e in assenza di collegamenti con ambienti criminali, violerebbe l'art. 1, comma primo lett.

c) della D.Lvo. 159/2011 in quanto e la motivazione sul punto sarebbe del tutto inesistente.

2. In data 30 novembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa Franca Zacco, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali, ai sensi degli artt. 10 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di pericolosità rilevando che la motivazione sul punto, che si fonderebbe su condanne sporadiche, per reati non gravi e in assenza di collegamenti con ambienti criminali, sarebbe inesistente. La doglianza è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Il giudice di appello, infatti, come correttamente evidenziato nella requisitoria dal Procuratore Generale -facendo riferimento alle condanne riportate dagli anni 2005 all'anno 2017, ai numerosi episodi di offerta e cessione di sostanza stupefacente commessi nell'anno 2018 e alle assidue frequentazioni con siggetti gravati da pregiudizi penali (cfr. pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato)- ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine alla pericolosità del ricorrente così applicando correttamente i principi enucleati anche da ultimo dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021, Marcucci, 281842).

Giudizio questo che risulta essere adeguato e coerente tanto che le censure, reiterative delle medesime critiche già dedotte con l'atto di appello, si risolvono in una sollecitazione non consentita di procedere a una rilettura di quanto già adeguatamente valutato (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il