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Sentenza — n. 9545/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9545/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. proc. pen. In data 27 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 644 cod. pen, art. 172 cod. proc. pen, art. 172 comma 4 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. proc. pen. In data 27 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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domanda tardiva di ricusazione decorrenza del termine opposizione tardiva ritardo ingiustificato procedura di annullamento diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 644 cod. pen
art. 172 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. proc. pen.
art. 172 comma 4 cod. proc. pen
La circostanza che tale termine cadesse in un giorno festivo, domenica 11 febbraio 2018, però, imponeva, ai sensi dell'art. 172 comma 4 cod. proc. pen.
art. 585 cod. proc. pen
di posticipare il termine per il deposito al primo giorno non festivo, cioè al 12 febbraio 2018 e di calcolare così da tale data i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 585 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO MARCELLO nato a TRICASE il 03/05/1976 avverso l'ordinanza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette la requisitoria del Procuratore Generale letta la memoria del difensore

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di LECCE, con ordinanza in data 18/4/2019, depositata il 30/4/2019 (non notificata al difensore nominato che è stato rimesso in termini per la presentazione del presente ricorso) ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE in data 13/11/2017 nei confronti di FEBBRARO MARCELLO in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 644 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. proc. pen.

2. In data 27 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. In data 17 gennaio 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale il difensore, l'avv. Rizzello, insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che ha ritenuto che l'atto di appello fosse tardivo, ha erroneamente applicato quanto previsto dagli artt. 172 e 585 cod. proc. pen. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, il termine ultimo per la presentazione dell'impugnazione non era il 28 marzo 2018 ma il 29 marzo 2018. La sentenza di primo grado, infatti, era stata emessa in data 13 novembre 2017 e il termine per il deposito era stato fissato in 90 giorni, cioè entro 1'11 febbraio 2018. Data dalla quale avrebbe dovuto essere calcolato il termine di 45 giorni per presentare l'atto di appello.

La circostanza che tale termine cadesse in un giorno festivo, domenica 11 febbraio 2018, però, imponeva, ai sensi dell'art. 172 comma 4 cod. proc. pen. di posticipare il termine per il deposito al primo giorno non festivo, cioè al 12 febbraio 2018 e di calcolare così da tale data i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 585 cod. proc. pen. La doglianza è fondata. L'atto di appello, come correttamente evidenziato dalla difesa nell'atto di ricorso, è stato presentato in termini. In tema di computo dei termini processuali, infatti, la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza (Sez.

U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, rossi, Rv. 251494). Ragione questa per la quale, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione (così da ultimo Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874;

Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, Canevelli, Rv. 277721).2. La corretta applicazione delle norme processuali impone di disporre l'annullamento senza rinvio dalla sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Lecce per il giudizio. Così deciso il 21/1/2022 Il Preside te ) Gi