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Sentenza — n. 9534/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9534/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 08/06/2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19/08/2017 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Virlan Sergiu per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 61 n.2) c.p. (capo a) e 477, 482 e 61 n.2) c.p. (capo c) per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. di una autovettura rubata, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, artt. 648 bis c.p, art. 192 comma 2 c.p, art. 512 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9534/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso; si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente assistenza all’Ucraina verosimiglianza della persecuzione false dichiarazioni senza giuramento testimonianza della vittima corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
(capo c) per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen.
artt. 648 bis c.p
Virlan Sergiu con un unico motivo articolato in più censure deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 bis c.p., 125 comma 3, 192, 546, 603 c.p.p.
art. 192 comma 2 c.p
art. 512 bis c.p
Assume che dovevano essere ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dal coimputato Dodon lune - ritenute di riscontro alla corretta identificazione del soggetto che aveva in suo il cellulare suddetto - acquisite ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIRLAN SERGIU nato il 04/01/1982 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato Avvocato MARTINI MARCO il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 08/06/2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19/08/2017 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Virlan Sergiu per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 61 n.2) c.p. (capo a) e 477, 482 e 61 n.2) c.p. (capo c) per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. di una autovettura rubata, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Virlan Sergiu con un unico motivo articolato in più censure deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 bis c.p., 125 comma 3, 192, 546, 603 c.p.p. e art. 6 CEDU. Lamenta, in primo luogo, che i giudici di merito, incorrendo in una serie di travisamenti del materiale probatorio, avevano affermato la responsabilità dell'imputato sul presupposto, indimostrato, circa la attribuibilità allo stesso dell'utenza telefonica mobile 3287792068 nonché valorizzando taluni elementi che costituivano meri indizi privi dei requisiti di cui all' art. 192 comma 2 c.p.p. Assume che dovevano essere ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dal coimputato Dodon lune - ritenute di riscontro alla corretta identificazione del soggetto che aveva in suo il cellulare suddetto - acquisite ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, mancavano i presupposti per ritenere sussistente il requisito della assoluta impossibilità di ripetere l' atto in quanto le infruttuose ricerche dello stesso erano state effettuate solamente in Romania ove risultava domiciliato ma non anche in Moldava nella citta di Chisinau ove lo stesso, che aveva anche la cittadinanza moldava, risultava svolgere attività lavorativa presso la ditta Unicom con sede presso la cittadina suddetta né alcuna ricerca era stata effettuata presso le carceri italiane.

Evidenzia che in tal modo era stato pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato con violazione dell'art. 6 CEDU. Osserva, ancora, che i giudici di merito non avevano in alcun modo valutato l' attendibilità intrinseca ed estrinseca del propalante il quale, peraltro, risultava avere reso tre diversi interrogatori fra loro discordanti e le cui affermazioni non erano in alcun modo dimostrative del coinvolgimento dell'imputato nella vicenda riguardante la contraffazione della autovettura in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte sono da ritenere manifestamente infondate.

2. Per ragioni di ordine logico, trattandosi di prova di particolare rilievo nella ricostruzione dei fatti attribuiti all' odierno imputato, appare opportuno prendere in esame, in primo luogo, l' eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Dodon lune, acquisite ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p. Osserva il Collegp. che la corte di merito ha condivisibilmente ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni del suddetto coimputato acquisite ex art. 512 bis c.p.p. in quanto lo stesso era stato citato all' estero presso l'ultimo domicilio ed era stato impossibile sentirlo tramite rogatoria per come comunicato dall' autorità straniera, da qui la impossibilità oggettiva ed assoluta di escutere il teste, evidenziando che, peraltro, i verbali erano stati acquisiti senza alcuna eccezione di inutilizzabilità.

Trattasi di argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto a fronte delle quali il ricorrente deduce un elemento di fatto (lo svolgimento da parte del Dodon di attività lavorativa in Moldavia ove lo stesso poteva essere rintracciato) non previamente dedotto in appello (oltre che indimostrato) con le logiche conseguenze che ne scaturiscono in termini di inammissibilità della censura. Va, poi, rilevato che i profili relativa alla circostanza che questi avrebbe reso dichiarazioni "discordanti e contraddittorie" e che lo stesso era, comunque, interessato a rendere dichiarazioni etero accusatorie non possono essere presi in esame in quanto attengono a profili di tipo fattuale non previamente adeguatamente e specificamente dedotti con l'atto di appello.

Deve, quindi, osservarsi che la decisione gravata (la cui struttura motivazionale - concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni - si salda con quella con quella dei giudici di primo grado), sfugge a qualsivoglia censura di vizio di motivazione, non palesandosi, in particolare, nel suo complesso alcun deficit argomentativo o passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo.

I giudici di merito, valutato anche quanto riferito dal coimputato Dodon lune, hanno chiarito le ragioni per cui doveva ritenersi dimostrato il pieno coinvolgimento dell'imputato individuato, con dovizia di argomentazioni (v. ff. 4-6), come il soggetto che aveva utilizzato l' utenza telefonica intestata al Batrut con la quale aveva intrattenuto costanti contatti con Golup Valeri ("persona che nella vicenda assume sicuramente il ruolo di organizzatore dell' esportazione di veicoli rubati in Italia avvalendosi di altri soggetti per la contraffazione dei numeri di telaio e delle targhe onde ostacolarne l' identificazione") concorrendo nel reato di riciclaggio della vettura oggetto di furto in danno di Nicola Tagliani per essersi occupato proprio delle attività di modifica e della predisposizione di documenti accompagnatori falsi da utilizzare durante il trasporto in Ungheria.

La difesa continua a contestare, tralaticiamente, la ricostruzione secondo cui l'utilizzatore dell'utenza in questione doveva identificarsi nell' odierno imputato senza considerare che tale questione è stata già esaminata e risolta dai giudici di merito con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria. Quanto al travisamento del dato riguardante l' identificazione dell' imputato quale il soggetto che aveva stipulato una assicurazione per una auto Micran, autovettura di analoghe caratteristiche a quella vista dalla vittima del furto nei pressi della propria abitazione ove il mezzo era stato rubato in ragione di una erronea lettura delle dichiarazioni del teste Veronese, va osservato che in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701), dovendosi evidenziare che i dati istruttori sopra richiamati sono idonei a fondare la affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso; si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec