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Sentenza — n. 9260/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9260/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 16/04/2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania in data 10/11/2016, rideterminava la pena inflitta a Carmelo Cardubbo in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 640, 477, 482 cod. pen. nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, con conferma nel resto. Secondo l'Accusa, il Cardubbo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel mettere in vendita, attraverso internet, un ciclomotore Vespa 50, in tal modo facendo credere a Massimino Antonio Alessandro di volere realmente vendere il predetto bene o comunque di averne la materiale disponibilità, nonché nel dimostrare all'acquirente le proprie generalità attraverso l'invio telematico di una carta d'identità dallo stesso Cardubbo contraffatta, apparentemente riconducibile a "Cardubbo Carmelo, nato a Messina il 16/06/1972", induceva in errore il Massimino il quale corrispondeva anticipatamente al Cardubbo il prezzo d'acquisto del ciclomotore pari ad euro 650,00 attraverso la ricarica della carta Postepay a quest'ultimo intestata, ricarica cui non seguiva la consegna del bene.

Regesto Legislator

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art. 482 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9260/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è del tutto generico oltre che aspecifico. La Corte territoriale ha adeguatamente precisato come la condotta posta in essere dall'imputato integri due diverse - e ben descritte in tutti i loro elementi fattuali e giuridici - figure di reato. A fronte di tale indicazione, il ricorrente si limita a riproporre la propria censura, già ritenuta del tutto infondata dal giudice di seconde cure, senza procedere ad alcuna critica ragionata del decisum e, prima ancora, omettendo di assolvere al proprio specifico onere di indicare il tipo di vizio denunciato (violazione di legge o vizio di motivazione).

Parole chiave

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contraffazione di merci uso di false generalità uso di un documento falso perseguimento penale per truffa false indicazioni su attività commerciali fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 482 cod. pen
Secondo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 482 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cardubbo Carmelo, nato a Messina il 16/06/1952, rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Florio, di fiducia avverso la sentenza n. 1758/2017 del 16/04/2021 della Corte di appello di Catania, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16/04/2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania in data 10/11/2016, rideterminava la pena inflitta a Carmelo Cardubbo in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 640, 477, 482 cod. pen. nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, con conferma nel resto. Secondo l'Accusa, il Cardubbo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel mettere in vendita, attraverso internet, un ciclomotore Vespa 50, in tal modo facendo credere a Massimino Antonio Alessandro di volere realmente vendere il predetto bene o comunque di averne la materiale disponibilità, nonché nel dimostrare all'acquirente le proprie generalità attraverso l'invio telematico di una carta d'identità dallo stesso Cardubbo contraffatta, apparentemente riconducibile a "Cardubbo Carmelo, nato a Messina il 16/06/1972", induceva in errore il Massimino il quale corrispondeva anticipatamente al Cardubbo il prezzo d'acquisto del ciclomotore pari ad euro 650,00 attraverso la ricarica della carta Postepay a quest'ultimo intestata, ricarica cui non seguiva la consegna del bene.

2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Carmelo Cardubbo, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: nullità dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio, genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione in ordine alla contestazione ex artt. 477, 482 cod. pen.: il reato di falso è privo di descrizione della condotta materiale. Anche in relazione al luogo e al tempus delicti commissi, v'è stata un'ingiustificata duplicazione di date e contesti spaziali, conseguenza della discutibile tecnica di redazione della contestazione che ha accomunato fattispecie incriminatrici del tutto diverse tra loro. Secondo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 482 cod. pen. Non vi è agli atti alcuna prova che l'imputato abbia materialmente concorso alla falsificazione del documento inviato alla persona offesa: si è di fronte ad una mera presunzione, sganciata da qualsiasi fonte di prova, oltretutto priva di logica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è del tutto generico oltre che aspecifico. La Corte territoriale ha adeguatamente precisato come la condotta posta in essere dall'imputato integri due diverse - e ben descritte in tutti i loro elementi fattuali e giuridici - figure di reato. A fronte di tale indicazione, il ricorrente si limita a riproporre la propria censura, già ritenuta del tutto infondata dal giudice di seconde cure, senza procedere ad alcuna critica ragionata del decisum e, prima ancora, omettendo di assolvere al proprio specifico onere di indicare il tipo di vizio denunciato (violazione di legge o vizio di motivazione).

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. I giudici di merito hanno ritenuto riconducibile alla mano dell'imputato la formazione della falsa carta d'identità inviata al Massimino al fine di perfezionare la truffa e depistare da qualsiasi suo coinvolgimento. Ancora una volta, il ricorrente si limita ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, dimenticando di valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa. In realtà, compito del giudice di merito -• nella specie ampiamente assolto, con esito favorevole per l'Accusa - è quello di procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941;

Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/01/2022. Il Consigliere estensore Il Pre