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Sentenza — n. 9257/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction for fraud due to victim's remission of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's criminal conviction for fraud without remitting the case for retrial. The appellant successfully argued that the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint, which was formally accepted before the final judgment became irrevocable. The court held that this statutory extinction prevails over procedural defects and mandates the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 151 c.p.; Art. 320 c.p.p.: The remission of the complaint by the offended party, accepted by the accused before the final judgment, extinguishes the criminal offense and necessitates the annulment of the conviction.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime criminal fraud annulment of conviction procedural extinction abbandono del procedimento per truffa condono delle spese procedurali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 151 c.p.
Art. 320 c.p.p.
Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per essere il reato estinto per remissione di querela, e le spese processuali vanno poste a carico del querelato, in conformità al disposto dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
artt. 640 cod. pen
Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 cod. pen.
art. 340 comma 4 cod. proc. pen
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per essere il reato estinto per remissione di querela, e le spese processuali vanno poste a carico del querelato, in conformità al disposto dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv.
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019
227681; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO GIORGIO nato a VENEZIA il 04/01/1957 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell' art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Fusco Giorgio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova in relazione al reato di truffa ai danni di Bordin Nicola, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. l'estinzione del reato per essere intervenuta, prima dell'irrevocabilità della sentenza, remissione di querela della persona offesa con accettazione da parte del ricorrente; 1.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova, contestandosi la configurabilità, nel caso di specie, del reato di truffa. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del Di Fusco.

2. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona della dott. Valentina Manuali, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente, infatti, ha allegato al ricorso, tempestivamente proposto, documentazione attestante la remissione di querela formalizzata dalla persona offesa Bordin Enrico il 4/5/2021 con conseguente accettazione da parte dello stesso Di Fusco e, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Rv. 276138). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per essere il reato estinto per remissione di querela, e le spese processuali vanno poste a carico del querelato, in conformità al disposto dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma