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Sentenza — n. 8770/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8770/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 6 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria applicava a Violi Enzo, indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 DPR 309/90, perché offriva in vendita a Cimarosa Carmelo e Cimarosa Silvio Emanuele un quantitativo di circa 100 grammi di cocaina da destinare allo spaccio, la misura degli arresti domiciliari; con ordinanza dell'Il agosto 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che nell'unica intercettazione ambientale indicata a carico di Violi non vi era alcun riferimento, diretto o indiretto, al quantitativo di sostanza stupefacente proposto in vendita, né al prezzo, dati che erano stati ricavati dal fatto che Cimarosa Carmelo, preso atto del fallimento della trattativa con Violi, avrebbe acquistato lo stesso giorni 100 grammi di cocaina dal coindagato Laurendi Francesco.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8770/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere r i li et3 s o t?) \ -Tgfil-r-àno nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga possesso illecito di stupefacenti indagine per furto prove acquisite illegalmente confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIOLI ENZO nato a REGGIO CALABRIA il 11/10/1979 avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. GIUSEPPE ALVARO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria applicava a Violi Enzo, indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 DPR 309/90, perché offriva in vendita a Cimarosa Carmelo e Cimarosa Silvio Emanuele un quantitativo di circa 100 grammi di cocaina da destinare allo spaccio, la misura degli arresti domiciliari; con ordinanza dell'Il agosto 2021, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che nell'unica intercettazione ambientale indicata a carico di Violi non vi era alcun riferimento, diretto o indiretto, al quantitativo di sostanza stupefacente proposto in vendita, né al prezzo, dati che erano stati ricavati dal fatto che Cimarosa Carmelo, preso atto del fallimento della trattativa con Violi, avrebbe acquistato lo stesso giorni 100 grammi di cocaina dal coindagato Laurendi Francesco.

Il difensore lamenta inoltre che il Tribunale aveva fornito un riscontro motivazionale lacunoso ed illogico in merito all'obiezione difensiva secondo la quale vi era in atti la prova che Violi non aveva alcuna disponibilità della sostanza stupefacente: nella conversazione del 24 marzo 2020 Cimarosa, rispondendo alle domande del coindagato Sciglitano, che gli chiedeva le ragioni dell'insuccesso delle trattative con Violi, aveva affermato che non si era fatto niente perché i potenziali venditori "non ce l'avevano", ma il Tribunale aveva ritenuto maggiormente credibile Sciglitano, che aveva invece sostenuto che i venditori avevano la sostanza, malgrado quest'ultimo avesse un comprensibile interesse ad accreditare la serietà del fornitore, avendo lui stesso procurato il contatto tra Cimarosa e Violi; tale ricostruzione dei fatti trovava conferma nel colloquio intercettato il 23/12/2019, in cui Violi affermava "per stasera non posso fare niente"; pertanto, non sussisteva il requisito della gravità indiziaria, tale da fondare la misura cautelare adottata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere r i li et3 s o t?) \ -Tgfil-r-àno nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett.

e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelar', essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Va poi sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.

Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.; inoltre, va ribadito il principio espresso da Sez. U n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263715, per cui "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità". 1.2 Ciò premesso, la motivazione della Corte di appello ha evidenziato che Violi aveva proposto la cessione di sostanza stupefacente a Cimarosa, fornendo rassicurazioni sulla pronta disponibilità e, certo della conclusione dell'affare, aveva fissato un appuntamento per la consegna ed il pagamento del prezzo, ed ha anche rimarcato che l'indagato era un soggetto intraneo al traffico illecito di stupefacenti, richiamando la conversazione del 24 marzo 2020 tra Cimarosa e Sciglitano; il motivo poi per il quale Cimarosa non si era rifornito da Violi è stato individuato nel fatto che Cimarosa aveva trovato un altro fornitore.

Quanto all'eccezione secondo la quale Violi non aveva in quel momento la disponibilità dello stupefacente, si deve rilevare che "la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario" (Sez.U., .

Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 — 01) 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2022 Il consigliere estens