Sentenza — n. 8769/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce del 27/11/ 2017, Marco Maci è stato condannato per i delitti di simulazione di reato e di contraffazione di pubblici sigilli. Di tale sentenza Maci ha chiesto la revisione, ma la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Potenza con l'ordinanza impugnata, avendo quei giudici osservato che l'istante chiedeva di rivalutare per lo più circostanze e prove di fatto preesistenti al passaggio in giudicato della sentenza (tali sono state ritenute le prove indicate dalle lettere A ad F) ovvero proponeva a fondamento dell'istanza prova nuova (indicata alla lettera G) priva di decisività nel sovvertire il giudizio di responsabilità formulato a carico del ricorrente, ed altresì che, con un precedente provvedimento, era stata già dichiarata in-ammissibile analoga istanza di revisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391-bis cod. proc. pen, art. 634 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8769/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Invero, per come precisato in ricorso, a sostegno dell'istanza di revisione vennero allegati documenti successivi al giudizio di merito ed alla stessa ordinanza di inammissibilità di analoga istanza adottata dalla stessa Corte di appello in data 28/11/2019. In particolare, si tratta delle dichiarazioni dei coimputati Leone e Cuomo - rese alla presenza del loro difensore - e acquisite dal legale del ricorrente ex art. 391-bis cod. proc. pen., rispettivamente il 31/3/2021 ed il 19/2/2021; della seconda denuncia di rinvenimento dei documenti successiva a quella di furto sporta dal coimputato Leone (non sottoposta alla cognizione del giudice del merito); di una pec della GdF del 29/7/2020 e dei documenti "Horizon" del 24/2/2021.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACI MARCO nato a BRINDISI il 14/06/1967 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce del 27/11/ 2017, Marco Maci è stato condannato per i delitti di simulazione di reato e di contraffazione di pubblici sigilli. Di tale sentenza Maci ha chiesto la revisione, ma la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Potenza con l'ordinanza impugnata, avendo quei giudici osservato che l'istante chiedeva di rivalutare per lo più circostanze e prove di fatto preesistenti al passaggio in giudicato della sentenza (tali sono state ritenute le prove indicate dalle lettere A ad F) ovvero proponeva a fondamento dell'istanza prova nuova (indicata alla lettera G) priva di decisività nel sovvertire il giudizio di responsabilità formulato a carico del ricorrente, ed altresì che, con un precedente provvedimento, era stata già dichiarata in-ammissibile analoga istanza di revisione.
Ricorre per cassazione il Maci, per il tramite dei suoi difensori, censurando tale provvedimento come affetto da violazione di legge e difetto di motivazione. Per un verso, lamenta come gli elementi adotti abbiano carattere di novità e siano successivi al giudizio di merito e, dunque, non si risolvano in una acritica richiesta di rivisitazione degli atti processuali già acquisiti al fascicolo processuale; per altro verso, deduce, quanto alla missiva proveniente dalla Horizon Trading LTD del 24/2/2021, come la motivazione che ha portato la Corte territoriale a disattenderne la rilevanza costituisca una vera e propria anticipazione del giudizio di merito che avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio delle parti.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/12/2021, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Invero, per come precisato in ricorso, a sostegno dell'istanza di revisione vennero allegati documenti successivi al giudizio di merito ed alla stessa ordinanza di inammissibilità di analoga istanza adottata dalla stessa Corte di appello in data 28/11/2019. In particolare, si tratta delle dichiarazioni dei coimputati Leone e Cuomo - rese alla presenza del loro difensore - e acquisite dal legale del ricorrente ex art. 391-bis cod. proc. pen., rispettivamente il 31/3/2021 ed il 19/2/2021; della seconda denuncia di rinvenimento dei documenti successiva a quella di furto sporta dal coimputato Leone (non sottoposta alla cognizione del giudice del merito); di una pec della GdF del 29/7/2020 e dei documenti "Horizon" del 24/2/2021.
Tali elementi di prova, per come specificato in ricorso e dall'esame del fascicolo di causa, risultano allegati all'istanza di revisione (ed ivi espressamente richiamati) e contenuti nel fascicolo della Corte di appello rubricato al n. 323/2021, anche quali produzioni per l'udienza. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, non si tratta, quanto ai coimputati, di "dichiarazioni rese nel corso del giudizio", posto che risultano acquisite successivamente e, soprattutto, si tratta delle prime dichiarazioni dai medesimi rilasciate, essendosi nel ricorso specificato che entrambi non si sottoposero ad esame, né resero dichiarazioni spontanee nel corso dei giudizi di merito.
Parimenti, deve osservarsi con riguardo all'avvenuto rinvenimento dei moduli prestampati denominato, DA da parte del coimputato Leone, come attestato dalla dichiarazione del 18/10/2010 acquisita dalla Stazione Zlii? CC di Cellino San Marco, documento non sottoposto alla cognizione del primo giudice sebbene rilevante ai fini dell'imputazione di simulazione di reato elevata. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata, con riguardo a dette nuove prove, si presta al vizio di motivazione denunciato in quanto, a fronte dell'allegazione di elementi dotati di novum, ne disattende la rilevanza, evidenziando per un verso come la domanda di revisione sia pressoché reiterativa di analoga precedentemente presentata e, per altro, che si tratterebbe di atti già acquisiti ed oggetto di esame già effettuato da parte dei giudicanti.
Ma, come osservato, tali elementi non vennero né prodotti, né valutati nell'ambito del precedente giudizio di revisione, né formarono oggetto di valutazione ad opera dei giudici di merito. Quanto, poi, alla missiva proveniente dalla Horizon Trading LTD del 24/2/2021, la Corte di merito, pur apprezzandone la novità, ne ha escluso il rilievo, ai fini della persistenza del giudizio di responsabilità, sulla scorta di una ritenuta inconferenza ed inattendibilità (per provenienza e legami con il ricorrente) del contenuto. Tuttavia, per come rilevato nel ricorso, tale valutazione finisce per tradursi in un'approfondita anticipazione del giudizio di merito.
Con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza, di talché, attesa la espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla Corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento.
Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca, tuttavia, in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. Pertanto, sebbene la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, occorre però che tali profili siano riscontrabili "ictu ocu/i", essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (in termini, Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Rv. 226140;
Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Rv. 263162).
4. In conclusione, va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per il giudizio di revisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per il giudizio di revisione. Così deciso, il 13/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 ItIAR. 2P.?? CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ; l ' • ' t- ) C._ C.,...',n,,(-/‘,..;,.. :I ,,,,_ \,...„ ,.. i,-,., , . • f., . i'; n ,.../'<;,.... ' (-)i..., , ....„ v.e ci1c. ., t) i I 4.. o )__ .,.