Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawn arrest order and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant had ritually withdrawn the request for revocation of his home arrest order. The applicant argued for cassation regarding the necessity of cautionary measures, but the underlying arrest order was subsequently revoked before the appeal could be decided. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal interest under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the interest in the decision has ceased due to the revocation of the cautionary measure, as the applicant's withdrawal of the request renders the cassation appeal moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Picone Vincenzo, nato a Mugnano di Napoli 1'11/10/1968, avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29 luglio del 2021 con la quale era stata respinta l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di cui h71. all'art. 416-bis cod.pen., contestatogli nel giudizio di merito quale partecipe del clan camorristico dei casalesi.
2. Ricorre per cassazione Picone Vincenzo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo dei difensori, ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti, come risulta dall'ordinanza allegata alla dichiarazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett.
a) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Ca