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Sentenza — n. 8578/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as no penalty increase exists for the alleged expired crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that a crime under the Anti-Money Laundering Law had expired, yet the appellate court applied a continuous penalty based on a prior, non-expired crime. The court ruled that since the penalty calculation did not increase due to the alleged expired offense, the appeal lacked standing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. pen.; Art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007: An appeal challenging a continuous penalty is inadmissible if the alleged expired crime does not result in any increase to the imposed sentence.

Parole chiave

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continuous penalty statute of limitations lack of interest anti-money laundering criminal appeal recidiva nell'infrazione commisurazione della pena minorile revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 maggio del 2012, applicava al ricorrente la pena, ex art. 599-bis cod.pen., di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui all'art.
Art. 55, comma 9, D.L.vo 231 del 2007
599-bis cod.pen., di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231 del 2007 e 4 riciclaggio a lui ascritti, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con altro reato precedentemente giudicato con sentenza definitiva.
art. 599-bis cod.pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 maggio del 2012, applicava al ricorrente la pena, ex art. 599-bis cod.pen., di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui all'art.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Torinelli Gennaro, nato a Napoli il 30/01/1975, avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 maggio del 2012, applicava al ricorrente la pena, ex art. 599-bis cod.pen., di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231 del 2007 e 4 riciclaggio a lui ascritti, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con altro reato precedentemente giudicato con sentenza definitiva.

2. Ricorre per cassazione Torinelli Gennaro deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231 del 2007 intervenuta prima della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto dal calcolo della pena applicata dalla Corte di appello - conforme a quanto concordato tra le parti - non risulta alcun aumento di pena in continuazione per il reato che il ricorrente assume essersi prescritto, essendo riconnesso l'aumento di pena in continuazione solo ad altro reato precedentemente giudicato, partendo dalla pena base per il reato di riciclaggio non prescritto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Ca