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Sentenza — n. 8289/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8289/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'intervenuta rituale rinuncia al ricorso, presentata dal ricorrente, comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della sanzione pecuniaria di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Deve precisarsi che va disposta la sanzione pecuniaria, essendo la causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' - e quindi a colpa - del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000). A tal riguardo giova precisare che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art.616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

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Sentenza — n. 8289/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della sanzione pecuniaria di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Deve precisarsi che va disposta la sanzione pecuniaria, essendo la causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' - e quindi a colpa - del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000). A tal riguardo giova precisare che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art.616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

Parole chiave

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sequestro cautelare confisca di beni dissequestro di beni espropriazione preventiva azione di convalida del sequestro sequestro di conti bancari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VENDER GINO, nato a Cles il 15 febbraio 1966 avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di Monza Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 (prima della rinuncia al ricorso) dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Monza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da VERDER GINO contro il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 giugno 2021, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti - tra gli altri - di VERDER GINO per un importo pari ad euro 19.929.815,61 in relazione ai capi 1, 2 e 3 in via diretta e, in caso di infruttuosità, per equivalente, dei beni nella disponibilità di tutti gli indagati, tra cui VERDER GINO, fino alla concorrenza di euro 6.221.566,00 in relazione al capo 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VERDER GINO, che il 21 gennaio 2022 ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, avendo raggiunto l'accordo sulla pena con la Parte pubblica con conseguente definizione del procedimento già nella fase delle indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'intervenuta rituale rinuncia al ricorso, presentata dal ricorrente, comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della sanzione pecuniaria di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Deve precisarsi che va disposta la sanzione pecuniaria, essendo la causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' - e quindi a colpa - del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000). A tal riguardo giova precisare che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art.616 c.p.p., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden Giuseppina A. R. Pacil