Sentenza — n. 8272/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19/11/2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in data 23/10/2017, con la quale LA SPADA Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un assegno. Ricorre per cassazione il LA SPADA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver erroneamente indicato, in più punti, l'imputato come la persona che aveva consegnato l'assegno rubato alla ditta LA ROSA DISTRIBUZIONE s.r.l. a fronte dell'acquisto di stufe e altro materiale, laddove invece era pacificamente emerso che tale dazione in pagamento era stata effettuata da CIRAMI Michele il quale, a propria volta, aveva ricevuto l'assegno dal LA SPADA, che aveva acquistato da lui alcune piante ornamentali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 197-bis cod. pen; Sentenza — n. 8272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza per non aver apprezzato le dichiarazioni del ricorrente, che immediatamente aveva riferito di aver ricevuto il titolo dal CASTELLI, e per aver ritenuto non credibile la versione offerta da quest'ultimo in ordine al debito pregresso con il LA SPADA, saldato con la consegna dell'assegno. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA SPADA Angelo, nato a Taormina il 19/10/1954 avverso la sentenza emessa il 19/11/2019 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/11/2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in data 23/10/2017, con la quale LA SPADA Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un assegno.
2. Ricorre per cassazione il LA SPADA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver erroneamente indicato, in più punti, l'imputato come la persona che aveva consegnato l'assegno rubato alla ditta LA ROSA DISTRIBUZIONE s.r.l. a fronte dell'acquisto di stufe e altro materiale, laddove invece era pacificamente emerso che tale dazione in pagamento era stata effettuata da CIRAMI Michele il quale, a propria volta, aveva ricevuto l'assegno dal LA SPADA, che aveva acquistato da lui alcune piante ornamentali.
Si osserva che tale errata indicazione era stata ripetuta anche nella parte dedicata all'elemento psicologico, dal momento che la persona accreditatasi grazie al cugino presso la LA ROSA s.r.l. per "piazzare" l'assegno non era stato il ricorrente, ma il CIRAMI. Si lamenta altresì la ritenuta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da CASTELLI, il quale aveva riferito di aver consegnato l'assegno al LA SPADA per coprire un debito pregresso. Si censura altresì la sentenza per aver escluso la derubricazione in termini di incauto acquisto richiamando un precedente giurisprudenziale relativo al caso - qui non ricorrente - di un assegno ricevuto in bianco. 2.2.
Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza per non aver apprezzato le dichiarazioni del ricorrente, che immediatamente aveva riferito di aver ricevuto il titolo dal CASTELLI, e per aver ritenuto non credibile la versione offerta da quest'ultimo in ordine al debito pregresso con il LA SPADA, saldato con la consegna dell'assegno. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
Si censura la motivazione dedicata unicamente all'importo recato dall'assegno. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per aver ritenuto dirimente l'esistenza di precedenti penali, già valutati ai fini della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Il LA SPADA è stato tratto a giudizio per la ricettazione di uno degli assegni facenti parte di un blocchetto denunciato smarrito dal titolare UCCELLATORE Salvatore (il quale e aveva precisato, in denuncia, di aver preventivamente sottoscritto gli assegni, spesso utilizzati dalla madre per la spesa: cfr. Pag. 3 della sentenza di primo grado).2 2.1. Il Tribunale di Enna aveva affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente all'esito di una chiara ricostruzione dei fatti, compiuta procedendo "a ritroso". In particolare, il primo giudice aveva chiarito che l'assegno in questione, presentato per l'incasso da LA ROSA Maria Agata (amministratrice della LA ROSA DISTRIBUZIONE s.r.I.), era stato consegnato a quest'ultima da CIRAMI Francesco Michele, in pagamento di alcune stufe (il CIRAMI si era recato ad acquistarle accompagnato dal cugino della propria moglie, TOMASELLO Lorenzo, impiegato presso la LA ROSA DISTRIBUZIONE).
Dall'escussione del CIRAMI, ai sensi dell'art. 197-bis cod. pen., era poi emerso che questi aveva a propria volta ricevuto l'assegno dal LA SPADA, in pagamento di alcune piante ornamentali, e che il LA SPADA aveva compilato il titolo nella parte riservata all'importo. Tale ultima circostanza è stata ritenuta decisiva dal Tribunale, anche quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado); nella sentenza di primo grado, si era altresì dato atto delle dichiarazioni discordanti o reticenti rese, nel corso delle indagini, dai soggetti che avevano girato l'assegno prima del LA SPADA (cfr. pag. 4). 2.2.
Nel disattendere i motivi di appello, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la versione del LA SPADA, imperniata sulla sua buona fede al momento della ricezione del titolo da parte di tale CASTELLI Angelo, osservando in particolare che "il dato certo è che l'imputato ha consegnato alla ditta LA ROSA l'assegno rubato sul quale era apposta la firma dell'UCCELLATORE e che era stato posticciamente compilato anche nella parte relativa alla cifra" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.3. Appare evidente l'incompatibilità di tale affermazione rispetto a quanto accertato dal giudice di primo grado, il quale - come si è visto (cfr. supra, § 2.1) - ha attribuito al CIRAMI, e non all'odierno ricorrente, la consegna del titolo (già compilato nell'importo) al prenditore finale LA ROSA.
D'altra parte, deve qui essere esclusa la possibilità di interpretare il predetto riferimento all'odierno ricorrente come un mero ref uso, dal momento che la Corte territoriale ha ulteriormente precisato: che la vicenda non poteva essere ricostruita attraverso le dichiarazioni dei soggetti che avevano girato l'assegno prima del LA SPADA; che quest'ultimo - proprio per tale "opaco percorso" - era stato messo nelle condizioni di rendersi conto della provenienza delittuosa del titolo; che "anzi dal suo comportamento emerge che egli si fosse rivolto alla ditta LA ROSA (accreditandosi grazie ai buoni uffici del cugino) per 'piazzare' un assegno del quale conosceva la natura" (pag. 4 della sentenza impugnata).
In buona sostanza, la Corte d'Appello ha ritenuto di confermare la condanna del LA SPADA tracciando un percorso argomentativo incompatibile con quello del 3 Tribunale, dal momento che la prova della consapevolezza delittuosa dell'assegno è stata ricavata dal "malizioso" accorgimento di farsi accompagnare e "accreditare" da un proprio parente presso la ditta LA ROSA, al fine di poter "piazzare" l'assegno. Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale valorizza una circostanza (recarsi in negozio con un proprio parente/dipendente della LA ROSA) che il giudice di primo grado ha inequivocabilmente attribuito al CIRAMI.
3. In tale contraddittorio contesto, non può che pervenirsi ad una decisione di annullamento della sentenza impugnata (restando assorbite le ulteriori censure proposte), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Così deciso il 25 gennaio 2022