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Sentenza — n. 8167/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8167/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8167/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell'ambito del procedimento con il quale veniva applicata a Aiello Epifanio la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con le relative prescrizioni per la durata di anni tre mesi sei, il Tribunale di Palermo disponeva la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della CA.VIN.DA. s.r.I., partecipata al 98% dalla moglie del fratello, Tumminia Alessandra, ritenendo dimostrato che il proposto, dopo aver subìto la confisca di due società a lui riconducibili, avesse proseguito la propria attività, quale socio occulto, prima nella impresa individuale Epidan formalmente intestata al fratello Aiello Daniele, e poi nella CA.VIN.DA. s.r.l. cessionaria del compendio aziendale della Epidan; la confisca veniva confermata dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 18 giugno 2021. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di Tumminia Alessandra, premettendo che la contestazione mossa alla ricorrente era quella di non essere reale titolare della società, che sarebbe stata in realtà una continuazione di precedenti attività illecite riconducibili al proposto Aiello; eccepisce che era stato dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, che la ricorrente, quando aveva costituito la CA.VIN.DA. s.r.l. nel 2012, aveva quale unico scopo quello di intraprendere una nuova attività familiare insieme al marito, e che i capitali avevano tutti provenienza lecita e non erano riconducibili al cognato Aiello Epifanio che, come testimoniatbdai collaboratori di giustizia, non aveva alcun rapporto con il fratello dal 2005, causa dissapori; la Corte di appello era caduta in errore quando aveva ritenuto che l'imputazione in altro procedimento penale in cui Aiello era accusato di aver messo a disposizione la ditta Epidan fosse la dimostrazione del coinvolgimento del proposto nella costituzione della società della ricorrente, in quanto in quel procedimento non vi era alcun riferimento alla ditta Epidan o alla collaborazione con il fratello Aiello Daniele, che non era mai stato coinvolto; la sentenza che aveva assolto Aiello Daniele dal reato di intestazione fittizia aveva chiarito inequivocabilmente che i due fratelli, già dal 2005, non avevano più alcun rapporto né patrimoniale, né lavorativo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8167/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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azienda dipendente socio principale affiliazione alle casse azionista di minoranza società controllanti successive capitale proprio dissimulato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUMMINIA ALESSANDRA nato a PALERMO( ITALIA) il 21/11/1975 avverso il decreto del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del procedimento con il quale veniva applicata a Aiello Epifanio la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con le relative prescrizioni per la durata di anni tre mesi sei, il Tribunale di Palermo disponeva la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale della CA.VIN.DA. s.r.I., partecipata al 98% dalla moglie del fratello, Tumminia Alessandra, ritenendo dimostrato che il proposto, dopo aver subìto la confisca di due società a lui riconducibili, avesse proseguito la propria attività, quale socio occulto, prima nella impresa individuale Epidan formalmente intestata al fratello Aiello Daniele, e poi nella CA.VIN.DA. s.r.l. cessionaria del compendio aziendale della Epidan; la confisca veniva confermata dalla Corte di appello di Palermo con decreto del 18 giugno 2021. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di Tumminia Alessandra, premettendo che la contestazione mossa alla ricorrente era quella di non essere reale titolare della società, che sarebbe stata in realtà una continuazione di precedenti attività illecite riconducibili al proposto Aiello; eccepisce che era stato dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, che la ricorrente, quando aveva costituito la CA.VIN.DA. s.r.l. nel 2012, aveva quale unico scopo quello di intraprendere una nuova attività familiare insieme al marito, e che i capitali avevano tutti provenienza lecita e non erano riconducibili al cognato Aiello Epifanio che, come testimoniatbdai collaboratori di giustizia, non aveva alcun rapporto con il fratello dal 2005, causa dissapori; la Corte di appello era caduta in errore quando aveva ritenuto che l'imputazione in altro procedimento penale in cui Aiello era accusato di aver messo a disposizione la ditta Epidan fosse la dimostrazione del coinvolgimento del proposto nella costituzione della società della ricorrente, in quanto in quel procedimento non vi era alcun riferimento alla ditta Epidan o alla collaborazione con il fratello Aiello Daniele, che non era mai stato coinvolto; la sentenza che aveva assolto Aiello Daniele dal reato di intestazione fittizia aveva chiarito inequivocabilmente che i due fratelli, già dal 2005, non avevano più alcun rapporto né patrimoniale, né lavorativo.

Prosegue il difensore osservando che era evidente che quando era avvenuta la costituzione della società da parte della Tumminia, questa non poteva sapere né immaginare che tutto fosse riconducibile ad Epifanio Aiello, né il decreto spiegava quali fossero le emergenze processuali contro la ricorrente, che aveva dimostrato di avere la capacità economica per procedere alla costituzione della società e di aveTtagito nell'esclusivo interesse del proprio marito, senza alcuna volontà di favorire o aiutare il cognato 2.11 Procuratore generale depositava note nelle quali chiedeva djchiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dì motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha rilevato che nel procedimento "Apocalisse", per il quale il proposto Aiello Epifanio aveva riportato condanna definitiva, la condotta delittuosa ascritta ad Aiello si sostanziava nell'aver messo nella disponibilità dell'associazione mafiosa la ditta Epidan di Aiello Daniele, mentre l'assoluzione dell'accusa di intestazione fittizia della suddetta ditta si collocava in epoca precedente a quella del procedimento "Apocalisse"; la Epidan aveva poi ceduto il proprio complesso aziendale alla CA.VIN.DA. s.r.1., che era stata costituita con capitali di Aiello Daniele e, come affermato dalla Corte di appello a pag.31, le affermazioni sulla interruzione dei rapporti tra i fratelli Aiello risalivano al 2008, mentre i fatti del presente procedimento sono di epoca successiva; coerente con le risultanze processuali appare pertanto la conclusione della Corte di appello secondo cui la ricorrente non aveva alcuna ingerenza nella gestione della CA.VIN.DA. s.r.l. in quanto era il proposto che ne disponeva in modo autonomo, coordinandosi con gli esponenti mafiosi locali per ottenere l'assegnazione di lavori edili che eseguiva con i mezzi meccanici ottenuti dalla Epidan. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.