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Sentenza — n. 8163/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for fraud conviction; victim's testimony credibility upheld against defense's evidence misrepresentation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that confirmed the defendant's fraud conviction. The defense argued the appellate court misinterpreted evidence regarding the defendant's absence from meetings and improperly relied on the victim's testimony without sufficient corroboration. The court rejected these claims, affirming that the victim's statement is a factual matter requiring only a reasoned assessment of credibility, which the lower court adequately provided without manifest contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The credibility of the victim's statement is a factual issue subject to the judge's broad discretion, requiring only reasoned motivation rather than strict evidentiary corroboration, and cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

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victim testimony credibility fraud conviction appeal procedural inadmissibility factual assessment review manifest contradiction standard allegazioni fattuali non credibili corresponsabilità della vittima colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27322 del 2008
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.
Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004
239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep.
Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003
230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, alla luce di quanto sopra osservato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERVASI UGO nato a ROMA il 12/10/1964 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv.GIOVANNI DESTITO, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gervasi Ugo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta il travisamento della prova relativamente alla ritenuta partecipazione di Gervasi al reato di truffa: la Corte di appello aveva infatti ritenuto che, come sostenuto dalla difesa, Gervasi non era presente agli incontri relativi al finanziamento promesso alla persona offesa Di Angelo, ricorrendo poi ad una prova ipotetica affermando che non poteva escludersi che vi fosse stato un secondo incontro in altro luogo o comunque contatti personali tra Di Angelo, Morrone (originariamente coimputato) e Gervasi stante la natura dei contratti stipulati, e che Gervasi avrebbe fornito rassicurazioni sull'affidabilità del finanziamento senza motivare su quando e come avrebbe posto in essere tali garanzie; l'ipotetico incontro si poneva inoltre in insanabile contrasto con le dichiarazioni della persona offesa (che aveva affermato che con Gervasi aveva parlato solamente di sicurezza) e del teste Pascone, che aveva ricostruito l'entrata in scena di Gervasi come successiva al finanziamento e per questioni diverse/escludendo la presenza di Gervasi agli incontri relativi al finanziamento.

Il difensore conclude quindi che la sentenza appellata non aveva tenuto conto delle dichiarazioni del teste Pascone ed aveva travisato le dichiarazioni della persona offesa, risultando anche illogica non spiegando per quale motivo Di Angelo avrebbe dovuto fidarsi di Gervasi, persona sconosciuta anche al suo legale-referente, Avv. Pascone i e non considerando che Di Angelo non necessitava di alcuna rassicurazione dallo sconosciuto Gervasi, avendo piena fiducia in Petrocchi e Morrone, che gli erano stati presentati e garantiti per l'operazione di finanziamento dal suo legale di fiducia; non si comprendeva poi come potesse Gervasi aver fornito rassicurazioni, non essendo stato presente agli incontri finalizzati ad ottenere il finanziamento.

Quanto alla lettera di risoluzione del contratto di finanziamento inviata da Morrone a Di Angelo, che la sentenza appellata considerava prova a carico di Gervasi, il difensore osserva, che/ al di là del fatto che la lettera proveniva unicamente da Morrone, la stessa sentenza riconosceva che Gervasi non aveva fornito alcuna garanzia al finanziamento 1.2 II difensore eccepisce l'apparenza della motivazione in ordine alla credibilità ed attendibilità della persona offesa relativamente al concorso di Ck-ltr.r\ru.. Gervasi nella truffa contestata: non era stato considerato che Di Angelo, che sarebbe stato vittima di un truffa simile a quella contestata, avrebbe versato una ingente somma, tra l'altro non si comprendeva bene a quale titolo;

Di Angelo era caduto in numerose incertezze e non veniva spiegato quali sarebbero stati i documenti che avrebbero riscontrato la sua versione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). Ciò premesso, le sentenze di merito hanno così ricostruito la fattispecie in esame: Di Angelo, legale rappresentante della C.L.S.T.V. s.r.I., sottoscriveva con la UVB-Banco ZRT un contratto di finanziamento societario per l'importo di C 10.000.000,00, contratto che per la UVB veniva sottoscritto da Morrone Antonio; dopo la corresponsione dei primi acconti da parte di Di Angelo, il finanziamento non veniva però erogato perché secondo la UVB era venuta meno la posizione di garante della società C.I.A.-Cooperazione Nazionale Anticrimine (di cui era amministratore unico Gervasi) a seguito della risoluzione di un contratto di collaborazione tra la C.I.A. e la NDA Investigazioni s.r.I.; la sentenza impugnata ha poi riportato le dichiarazioni della persone offesa Di Angelo, secondo cui Morrone e Gervasi "erano amici" ed "erano sempre insieme" e che della C.I.A. facevano parte sia Morrone che Gervasi, che "erano la stessa cosa, cioè rappresentavano tutti e due la stessa azienda", tanto che entrambi avevano un tesserino di riconoscimento della C.I.A.

Pertanto, il primo motivo di ricorso pretende di fornire una valutazione parcellizzata delle prove, non considerando le dichiarazioni sopra riportate e la motivazione della Corte di appello che ha rilevato che, anche se Gervasi non risulta essere stato presente agli incontri relativi al finanziamento, Di Angelo ha riferito che Gervasi e Morrone operavano congiuntamente nel fornire rassicurazioni sulle possibilità della UVB di erogare il finanziamento, evidenziando che anche Morrone aveva un ruolo nella C.I.A. (la società che avrebbe impedito l'erogazione, non prestando più la promessa garanzia). 1.2 Relativamente alle dichiarazioni della persona offesa Di Angelo, la Corte di appello ha dato atto delle imprecisioni delle stesse, sottolineando però che il nucleo essenziale del suo racconto è risultato genuino e riscontrato dalla documentazione in atti, costituita dal contratto di finanziamento, dai bonifici eseguiti, dal falso avviso di oscuramento del sito della banca UVB, dai tesserini di riconoscimento rilasciati a Morrone e Gervasi per la C.I.A., dalla lettera di risoluzione del contratto di finanziamento; a tale proposito, si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, alla luce di quanto sopra osservato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 4 A(‘A pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01