Sentenza — n. 8157/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/08/2021 il G.i.p. del Tribunale di Napoli applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le rispettive pene, oggetto di accordo tra le parti, a Perna Raffaele, Perna Antonio, Vitiello Giuseppe, Vitiello Aniello, Montella Giovanni, Cascone Giuseppe. Hanno proposto ricorso per cassazione, a Perna Raffaele, Perna Antonio, Vitiello Giuseppe, Vitiello Aniello, Montella Giovanni, Cascone Giuseppe con diversi motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 640-ter cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 111 Cost, art. 125 cod. proc. pen, art. 493-ter cod. pen; Sentenza — n. 8157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: È ben vero che il testo del provvedimento richiama le imputazioni contestate, originariamente qualificate le condotte ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen., ma l'insieme degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, con particolare riferimento alla formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, tenuto conto dei diversi passaggi che hanno caratterizzato per questioni di competenza il procedimento in questione, chiariscono come la valutazione sia stata effettivamente realizzata tenuto conto dell'inquadramento della condotta ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen., come tra l'altro dimostra l'articolazione della pena anche per gli altri imputati rispetto ai quali la pena base, in mancanza della contestazione dell'art. 416, è stata individuata nell'art. 640-ter cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te SENTENZA sui ricorsi proposto da: PERNA ANTONIO, nato a Torre del Greco il 27/06/1998 PERNA RAFFAELE, nato a Torre del Greco il 14/07/1994 MONTELLA GIOVANNI, nato a Torre del Greco il 09/06/1999 VITIELLO GIUSEPPE, nato a Torre del Greco il 13/08/1998 VITIELLO ANIELLO, nato a Torre del Greco il 04/08/1991 CASCONE GIUSEPPE, nato a Torre del Greco il 21/11/1987 avverso la sentenza del 17/08/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLI, sezione dei giudici per le indagini preliminari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott.ssa Franca ZACCO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/08/2021 il G.i.p. del Tribunale di Napoli applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le rispettive pene, oggetto di accordo tra le parti, a Perna Raffaele, Perna Antonio, Vitiello Giuseppe, Vitiello Aniello, Montella Giovanni, Cascone Giuseppe.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a Perna Raffaele, Perna Antonio, Vitiello Giuseppe, Vitiello Aniello, Montella Giovanni, Cascone Giuseppe con diversi motivi di ricorso.
3. Perna Antonio con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa alla possibilità di ricorrere per cassazione anche in caso di sentenza di applicazione della pena - nonostante l'inserimento dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - quando si lamenti un'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente ha conseguentemente evidenziato che il giudice della decisione, nonostante nel corso del procedimento i diversi giudici che si erano occupati delle contestazioni elevate al Perna, avessero riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen. piuttosto che 493-ter cod. pen., nell'ambito della motivazione aveva richiamato le fattispecie in imputazione, ovvero l'art. 493-ter e non l'art. 640-ter cod. pen. Concludeva quindi chiedendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
4. Perna Raffaele con un unico articolato motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto, con argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte da Perna Antonio.
5. Montella Giovanni con un unico articolato motivo di ricorso ha dedotto vizio della motivazione perché mancante dal testo del provvedimento impugnato, nonché violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.; il giudice ha omesso totalmente di operare una compiuta valutazione in ordine alla congruità e proporzione del trattamento sanzionatorio concordato per le singole posizioni processuali; doveva essere fornita una adeguata giustificazione quanto allo squilibrio creato nei singoli calcoli dell'entità della pena con violazione conseguente dell'art. 111 Cost. e art. 125 cod. proc. pen.; la motivazione non è solo carente, ma anche apparente.
6. Vitiello Aniello ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati sussunti dal G.i.p. di Napoli nella fattispecie di cui all'art. 640-ter cod. pen., commi 1 e 3, anziché in quella prevista dall'art. 493-ter cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto violazione di norme processuali per omessa valutazione quanto alla ricorrenza dei presupposti per giungere ad una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato anche considerato l'interrogatorio di garanzia reso dall'imputato in data 07/06/2021.
7. Vitiello Giuseppe ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, sussunti dal G.i.p. di Napoli nella fattispecie di cui all'art. 640-ter cod. pen., commi 1 e 3, anziché in quella prevista dall'art. 493-ter cod. pen.
8. Cascone Giuseppe ha presentato personalmente ricorso chiedendo annullamento della sentenza per violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche nella loro massima estensione.
9. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tutti i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso presentati da Perna Antonio e Perna Raffaele sono del tutto sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente. I ricorrenti hanno richiamato il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse, con la conseguenza che, sul punto, è ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 39526 del 17/10/2006, Santoro, Rv. 235389-01), senza tuttavia considerare quanto precisato sul punto con principio costante, e ribadito anche di recente, secondo il quale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020;
Annas Kaddche, Rv. 279573-01;Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). Difatti, la mera lettura della sentenza e del capo d'imputazione allegato, oltre che del verbale di udienza dal quale emerge la formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, rendono evidente l'assenza di qualsiasi errore manifesto, la mancanza di qualsiasi errore valutativo in diritto direttamente emergente dal testo della motivazione oggetto di censura. In concreto il G.i.p, di Napoli ha preso in considerazione l'insieme delle articolate condotte poste in essere dai Perna, congiuntamente agli altri imputati, la portata delle stesse e, considerando quale pena base l'associazione a delinquere, ha poi computato aumenti e riduzioni previste per legge.
È ben vero che il testo del provvedimento richiama le imputazioni contestate, originariamente qualificate le condotte ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen., ma l'insieme degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, con particolare riferimento alla formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, tenuto conto dei diversi passaggi che hanno caratterizzato per questioni di competenza il procedimento in questione, chiariscono come la valutazione sia stata effettivamente realizzata tenuto conto dell'inquadramento della condotta ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen., come tra l'altro dimostra l'articolazione della pena anche per gli altri imputati rispetto ai quali la pena base, in mancanza della contestazione dell'art. 416, è stata individuata nell'art. 640-ter cod. pen.
Non ricorre in alcun modo un caso di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-02). Deve, quindi, essere ancora una volta evidenziato che ricorre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, anche atteso che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01).
2. Il motivo di ricorso proposto da Montella Giovanni è manifestamente infondato. Il ricorrente, nel dedurre violazione di legge e vizio della motivazione per erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 133 cod. pen., lamentando in sostanza, una carente, e sostanzialmente omessa, motivazione nella determinazione della pena, non si confronta con il costante orientamento di questa Corte che ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01;
Sez. 6, Sentenza n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo, Rv. 282104 - 01).
3. I motivi di ricorso proposti da Vitiello Aniello sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati sussunti nella disposizione di cui all'art. 640-ter cod. pen. piuttosto che in quella prevista dall'art. 493-ter cod. pen., occorre considerare che il ricorrente non si confronta con il costante principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573-01;
Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01). Difatti, la mera lettura della sentenza e del capo d'imputazione allegato, oltre che del verbale di udienza dal quale emerge la formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, rendono evidente l'assenza di qualsiasi errore manifesto, in mancanza di qualsiasi errore valutativo in diritto direttamente emergente dal testo della motivazione oggetto di censura. In concreto il G.i.p, di Napoli ha preso in considerazione l'insieme delle articolate condotte poste in essere dal Vitiello, congiuntamente agli altri imputati, la portata delle stesse e considerando quale pena base dell'art. 640-ter cod. pen., così evidentemente e correttamente riqualificato il fatto materialmente descritto nell'originaria imputazione; sono stati poi computati aumenti e riduzioni previste per legge.
È ben vero che il testo del provvedimento richiama le imputazioni contestate, originariamente qualificate le condotte ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen., ma l'insieme degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento - con particolare riferimento alla formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, tenuto conto dei diversi passaggi che hanno caratterizzato per questioni di competenza il procedimento in questione - chiariscono come la valutazione sia stata effettivamente realizzata, in modo corretto, considerati gli atti acquisiti e gli elementi oggetto di valutazione, quanto alle condotte poste in essere, tenuto conto dell'inquadramento della condotta ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen.
Non ricorre in alcun modo un caso di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-02). Deve, quindi, essere ancora una volta evidenziato che ricorre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, anche atteso che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Sez. 5, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01).
Il G.i.p. ha, infatti, correttamente qualificato le condotte contestate valutando l'accordo proposto dalle parti, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata o di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182-01;
Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Fusinato, Rv. 264774-01; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica, Rv. 250113-01). Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso con il quale si è lamentata inosservanza di norme processuali rispetto alla valutazione dei presupposti per giungere ad una declaratoria di proscioglimento. Ricorre, difatti, una valutazione esplicita, che pur nella sua sintesi, è pienamente apprezzabile, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal Vitiello con riferimento al suo secondo interrogatorio (non essendo stato richiamato dalla difesa il primo interrogatorio reso), dove nel tentativo di difendersi, di fatto, non contestava l'esito delle captazioni richiamate dal G.i.p., né negava di essere a conoscenza delle attività illecite poste in essere dai complici, semplicemente cercando di sminuire il proprio apporto, con argomentazioni non rilevanti rispetto agli elementi richiamati dal G.i.p. ed emergenti dagli atti acquisiti in sede di decisione.4.
L'unico motivo proposto da Vitiello Giuseppe si presenta del tutto sovrapponibile al primo motivo proposto da Vitiello Aniello. Deve dunque esserne dichiarata l'inammissibilità in presenza di una manifesta infondatezza dello stesso. Valgono anche per il Vitiello Giuseppe le considerazioni richiamate al paragrafo 4.
5. Il ricorso del Cascone Giuseppe è inammissibile risultando il ricorso presentato personalmente dal ricorrente. Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez.
U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010-01,5ez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01 ).
6. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas